Cassazione Civile, Ordinanza n. 31923/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un'azione negatoria servitutis con cui i proprietari di un fondo chiedevano accertarsi che il loro immobile non fosse gravato da servitù di passaggio veicolare o pedonale a favore del fondo vicino, con conseguente cessazione del transito, rimozione di cancello e colonne poste sul confine e risarcimento del danno. I convenuti resistevano sostenendo, in via riconvenzionale, che sul fondo degli attori si fosse costituita per usucapione una servitù di passaggio a favore della loro proprietà e chiedendo anche una condanna al pagamento di somme. Il Tribunale accoglieva la negatoria, escludeva la servitù, rigettava la riconvenzionale e ordinava la rimozione delle opere. La Corte d'appello confermava. In cassazione i soccombenti deducevano, con il primo motivo, violazione degli artt. 1027, 1031, 1062, 1322, 1362, 2700, 2712 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero male interpretato gli atti di compravendita e permuta del 1983 e il materiale probatorio, non riconoscendo una servitù volontaria o per destinazione del padre di famiglia; con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 1061, 1142, 1146 e 1167 c.c., affermando di aver provato l'usucapione della servitù almeno dal 1986, anche per accessione del possesso; con il terzo motivo lamentavano violazione degli artt. 832, 949, 1079 e 2933 c.c., contestando l'ordine di eliminazione delle opere come strumentale a impedire l'usucapione. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché diretti, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge, a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in cassazione; ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano accertato l'esistenza, sul tracciato, di un mero diritto personale di godimento del precedente proprietario, non un vero diritto reale di servitù, e che l'acquisto per usucapione non era stato provato. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché l'ordine di rimozione delle opere era conseguenza dell'accertata inesistenza della servitù e mirava a rimuovere la situazione antigiuridica e a liberare il percorso, non già a impedire una futura usucapione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato integralmente. La Corte ha escluso sia la possibilità di riesaminare il compendio istruttorio sia l'erroneità della statuizione di merito sull'eliminazione delle opere. Nessuna spesa è stata liquidata in favore delle intimate, non costituite in cassazione; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento della somma di euro 1.500,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1027 c.c.
Richiamato dai ricorrenti sulla nozione di servitù prediale; la Corte non entra nel merito interpretativo perché i motivi sono inammissibili in quanto sollecitano un diverso apprezzamento fattuale.
art. 1031 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di modi di costituzione della servitù; non viene affrontato nel merito per la natura fattuale delle censure.
art. 1062 c.c.
Invocato per la configurabilità della servitù per destinazione del padre di famiglia; la Corte osserva che la censura mira a rimettere in discussione l'accertamento di merito sui titoli e sulle risultanze istruttorie.
art. 1322 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nell'ambito delle doglianze sul titolo negoziale; non è oggetto di specifica applicazione autonoma.
art. 1362 c.c.
Richiamato quale criterio di interpretazione contrattuale; la Corte rileva che i ricorrenti contestano in realtà l'apprezzamento di merito della Corte territoriale.
art. 2700 c.c.
Invocato per la valenza probatoria dell'atto pubblico; la Corte non affronta una vera questione di falso o di efficacia documentale, ritenendo la doglianza una critica al merito.
art. 2712 c.c.
Richiamato per la riproduzione grafica allegata all'atto; la Corte considera la censura come richiesta di nuova valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non consente di sovrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro formale delle censure; la Corte qualifica i motivi come in realtà diretti contro l'accertamento di fatto, dunque inammissibili.
art. 1061 c.c.
Richiamato in tema di servitù apparenti e usucapione; la Corte non entra nel merito, ritenendo che la doglianza miri a un riesame del fatto.
art. 1142 c.c.
Invocato per la presunzione di possesso intermedio; la Corte non lo applica, perché la ricostruzione del possesso è riservata al giudice di merito.
art. 1146 c.c.
Richiamato per l'accessione del possesso; la Corte osserva che la prova del possesso utile all'usucapione è stata esclusa nei gradi di merito.
art. 1167 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'interruzione del possesso; la Corte non ritiene di dover riesaminare il punto.
art. 1158 c.c.
Citato dalla Corte per ribadire che l'acquisto per usucapione richiede un possesso utile per il tempo previsto dalla legge, non provato nel caso concreto.
art. 832 c.c.
Richiamato nel terzo motivo a fondamento delle doglianze sulla proprietà; non incide sull'esito, essendo il motivo infondato.
art. 949 c.c.
Richiamato in relazione all'azione negatoria e alla rimozione delle molestie; la Corte conferma la funzione ripristinatoria dell'ordine di eliminazione delle opere.
art. 1079 c.c.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte ritiene legittimo l'ordine di rimozione delle opere conseguente all'accertamento negativo della servitù.
art. 2933 c.c.
Richiamato per contestare la demolizione/rimozione delle opere; la Corte esclude che l'ordine sia stato disposto per impedire l'usucapione, ma quale conseguenza dell'illegittimità della situazione esistente.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per il procedimento accelerato; la decisione è resa in conformità alla proposta del consigliere delegato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata dai ricorrenti nel procedimento accelerato.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende, stante la definizione del ricorso come manifestamente infondato nell'ambito del procedimento accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: l'apprezzamento del fatto e del materiale istruttorio resta riservato al giudice di merito.
- La deduzione della costituzione o dell'acquisto di una servitù richiede la verifica rigorosa del titolo o dei presupposti dell'usucapione; se i giudici di merito escludono tale prova, la censura che mira solo a sovrapporre una diversa lettura degli atti è inammissibile.
- La servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione non può essere affermata in cassazione mediante una rilettura alternativa degli atti negoziali e delle testimonianze, quando la decisione impugnata abbia già motivato l'esclusione del diritto reale.
- L'ordine di rimozione di opere insistenti sul percorso è legittimo quando costituisce conseguenza dell'accertata inesistenza della servitù e mira a eliminare la situazione antigiuridica, non a precludere in astratto future vicende acquisitive.
- Quando il giudice di merito accerti che sul tracciato esisteva solo un diritto personale di godimento e non un diritto reale di servitù, la successiva usucapione del diritto reale va dimostrata con prova specifica dei requisiti di possesso utile e continuo per il tempo di legge.
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