Cassazione Civile, Ordinanza n. 15947/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da una verifica fiscale che ha portato l'Ufficio a contestare l'esistenza di una società di fatto tra due fratelli per l'esercizio di attività di ristorazione e organizzazione di ricevimenti presso una struttura privata. Sulla base di tale ricostruzione, l'Agenzia ha emesso un avviso di accertamento per il reddito d'impresa 2009 in capo alla presunta società di fatto e, con separato atto, ha imputato ai due pretesi soci il reddito in misura del 50% ciascuno ai sensi dell'art. 5 TUIR. In primo grado il giudice tributario ha annullato l'avviso alla società di fatto, ritenendo non provata l'esistenza del sodalizio e estraneo uno dei due soggetti all'attività, ma ha mantenuto la ripresa a carico dell'altro per il 50%. In appello, la Commissione regionale ha accolto il gravame dell'Ufficio e respinto quello del contribuente, affermando la responsabilità del medesimo per il 100% delle imposte accertate a carico della società di fatto inesistente, oltre sanzioni e interessi. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: motivazione apparente; violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e sul contraddittorio nel processo tributario per mancata integrazione nei confronti della società di fatto e dell'altro preteso socio; omessa pronuncia sul relativo motivo di appello; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di ius novorum, perché l'Ufficio non avrebbe mai chiesto originariamente l'imputazione al 100% in capo a lui; omessa pronuncia sulla ripresa del giudizio prima del passaggio in giudicato dell'ordinanza di rimessione; omessa pronuncia sulla dedotta nullità degli avvisi per violazione dello Statuto del contribuente; vizi motivazionali circa la necessità di un nuovo avviso di accertamento dopo la declaratoria di inesistenza della società di fatto. L'unico motivo incidentale del litisconsorte riguardava la compensazione delle spese fra lui e l'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate per tardività della notificazione. Nel merito ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo fondate le censure sul difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio tributario: poiché la controversia riguardava un accertamento unitario relativo a una società di fatto e ai suoi pretesi soci, era necessario il coinvolgimento di tutti i litisconsorti necessari. La Corte ha accertato, sulla base degli atti di merito, che dopo la precedente pronuncia di nullità e di rimessione al primo giudice, l'integrazione del contraddittorio era stata disposta ed eseguita solo nei confronti di uno dei soggetti pretermessi, mentre la società di fatto non era stata riassunta nel giudizio. Tale irregolarità non integra estinzione del processo, perché l'art. 59, comma 3, del d.lgs. 546/1992 prevede la trasmissione d'ufficio del fascicolo senza onere di riassunzione delle parti. Ne è derivata la declaratoria di nullità dell'intero giudizio, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio di tutti i litisconsorti necessari. Sono rimasti assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale sulle spese.
Norme richiamate
art. 5, commi 1 e 3, lett. b), TUIR
norma richiamata per l'imputazione per trasparenza del reddito della società di persone o di fatto ai soci in proporzione alle quote di partecipazione.
art. 14, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come base del litisconsorzio necessario nel processo tributario quando l'accertamento è unitario e coinvolge società di persone o di fatto e soci.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992
consente la rimessione della causa al primo giudice quando manca l'integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari.
art. 59, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
in caso di rimessione della causa al primo giudice, il fascicolo è trasmesso d'ufficio senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.
art. 45, d.lgs. n. 546/1992
l'estinzione del processo per inattività delle parti è possibile solo nelle ipotesi tassative previste dalla norma.
art. 57, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente come divieto di ius novorum in appello.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
dedotto come norma violata per la mancata osservanza del termine dilatorio dopo il PVC, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 101 c.p.c.
richiamato in relazione al contraddittorio e al diritto di difesa.
art. 102 c.p.c.
richiamato per il litisconsorzio necessario.
art. 111 Cost.
invocato in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata.
art. 112 c.p.c.
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 113 c.p.c.
richiamato in via generale sulla decisione secondo diritto.
art. 2909 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del giudicato.
art. 345 c.p.c.
richiamato per il divieto di nuove domande o eccezioni in appello.
art. 307, comma 3, c.p.c.
richiamato dal ricorrente nella censura processuale sull'integrazione del contraddittorio.
art. 369, comma 1, c.p.c.
richiamato per la tardività del controricorso dell'Agenzia.
art. 370, comma 1, c.p.c.
richiamato per la tardività del controricorso dell'Agenzia.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 383, comma 3, c.p.c.
base processuale per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado dopo la nullità dell'intero giudizio.
art. 385, comma 3, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice del rinvio.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
coordina la disciplina del processo tributario con la cassazione e il rinvio.
Massime di principio
- Nel processo tributario relativo all'accertamento unitario di redditi riferiti a una società di persone o di fatto e ai soci, la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti coinvolti è necessaria: la mancata integrazione del contraddittorio determina nullità assoluta dell'intero processo, rilevabile anche d'ufficio.
- Se la commissione regionale rimette la causa al primo giudice per difetto di contraddittorio, la prosecuzione del giudizio deve avvenire nel rispetto dell'ordine di integrazione nei confronti di tutti i litisconsorti pretermessi; l'integrazione solo parziale non sana il vizio.
- Nell'ipotesi di rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 546/1992, il fascicolo viene trasmesso d'ufficio e non sussiste un onere di riassunzione a carico delle parti; pertanto la mancata riassunzione non comporta estinzione se il giudice di primo grado ha già attivato l'integrazione del contraddittorio.
- L'estinzione del processo tributario per inattività può essere dichiarata solo nei casi tassativi previsti dalla legge; non è configurabile quando l'omissione non dipende da inerzia delle parti ma da una incompleta esecuzione dell'ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di un vizio processuale deve essere valutata alla luce della specifica norma processuale violata e può giustificare l'esame diretto degli atti di causa da parte della Corte.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15903/2025 del 14/06/2025
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15904/2025 del 14/06/2025
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15905/2025 del 14/06/2025
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15906/2025 del 14/06/2025
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15907/2025 del 14/06/2025
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15908/2025 del 14/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →