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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45705/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il difensore ha infatti rinunciato al ricorso con dichiarazione depositata il 17/10/2023. Conseguentemente il giudice ha dichiarato l'inammissibilità e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. La dichiarazione del Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/05/2023 che aveva respinto il riesame avverso l'ordinanza del 28/04/2023 con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per reati di corruzione (capi a, h, j, n e f, p, r) commessi in concorso con Antonio Loddo. Il ricorrente denunciava omessa e insufficiente motivazione del Tribunale nella scelta della misura custodiale, contestando la mancata valutazione e motivazione sul perché misure meno afflittive (sospensione dal servizio, arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico) non fossero idonee a prevenire contatti con altri indagati.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usato per sintetizzare il motivo del ricorso nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione; il ricorso era riassunto ai sensi di questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso: la Corte osserva che l'art. 616 non prevede distinzioni fra le ipotesi di inammissibilità previste da altre norme, pertanto la rinuncia determina inammissibilità e può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria.

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamato per confrontare le ipotesi di inammissibilità disciplinate dal codice: la pronuncia segnala che non vi è distinzione pratica ai fini della declaratoria di inammissibilità rispetto ad altre norme richiamate.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Citate le diverse previsioni sull'inammissibilità; la Corte sottolinea che l'art. 616 non effettua distinzioni rispetto alle ipotesi contemplate dall'art. 591, confermando la possibilità di dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015 (Degennaro, Rv. 263921)

    Utilizzata a supporto del principio per cui la rinuncia e le diverse ipotesi di inammissibilità non richiedono trattamenti differenti e consentono comunque al giudice di irrogare spese e sanzioni.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa dal difensore al ricorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente inammissibilità del ricorso; va valutata con attenzione prima di essere dichiarata.
  • Anche in caso di inammissibilità per rinuncia, il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e applicare una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
  • Chi impugna una misura cautelare deve spiegare con argomentazioni concrete e specifiche perché misure meno afflittive sono inefficaci; mere affermazioni generiche sulla carenza di motivazione possono essere insufficienti.
  • Le eccezioni relative a carenze di motivazione o a possibili misure alternative devono essere tempestivamente formulate e documentate: se il ricorrente rinuncia o perde interesse, decade la possibilità di ottenere il riesame.
  • In fase di riesame il giudice confronta le norme processuali e la giurisprudenza per decidere sulla ammissibilità: è utile richiamare decisioni analoghe e fornire elementi probatori che giustifichino la misura alternativa richiesta.

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