Cassazione Penale, Sentenza n. 49558/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 2220 c.c. e difetto di obbligo di conservazione di documenti oltre dieci anni, posto che la società era in liquidazione dal 2004 e il fallimento è del 2015; 2) travisamento della prova rispetto alle dichiarazioni del curatore fallimentare, il quale avrebbe riferito che la documentazione era stata regolarmente tenuta e che mancavano solo alcuni contratti; 3) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per insufficiente spiegazione circa la sussistenza del dolo generico richiesto per la fattispecie contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) l'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili perdura fino alla cancellazione dal registro delle imprese e non è escluso dall'inattività o dal regime di contabilità semplificata; (2) non vi è travisamento delle dichiarazioni del curatore: la sentenza ha valutato che oltre alle movimentazioni bancarie non era stata resa disponibile altra documentazione e che il ricorrente ha dichiarato di non possederla; (3) la sussistenza del dolo generico è stata logicamente presunta dalla oggettiva impossibilità di ricostruire il patrimonio sociale unitamente alla condotta del Prezzati (mancata produzione dei documenti). Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende, con possibilità di responsabilità per colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 223 L.F.
Norma richiamata in relazione alle pene applicate per la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte conferma l'applicazione delle pene accessorie nella misura determinata in grado di rinvio.
art. 216, primo comma, n. 2 L.F.
Distinzione richiamata tra la prima parte (dolo specifico) e la seconda parte (dolo generico); la Corte ha interpretato che nel caso si applica la seconda ipotesi con dolo generico, come previsto nel capo di imputazione.
art. 2220 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente per la conservazione decennale della documentazione; la Corte ha interpretato che l'eventuale termine decennale non esonera dall'obbligo di redigere e conservare scritture contabili nel periodo tra liquidazione e fallimento e non vale come esimente automatica.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la decisione contiene adeguata motivazione sulla sussistenza del dolo generico.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011)
Principio secondo cui l'obbligo di tenere le scritture contabili cessa solo con la cancellazione dal registro delle imprese; richiamato per affermare che l'inattività non esonera dall'obbligo.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022)
Principio che il dolo generico nella bancarotta documentale può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dalla responsabilità per fatti di bancarotta patrimoniale e dalla finalità delle scritture contabili come strumento di ricostruzione patrimoniale; applicato per ritenere il dolo generico nel caso concreto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio che non si può escludere a priori la responsabilità per colpa nella proposizione del ricorso; usata per giustificare l'eventuale condanna a somme per ammissione di colpa nella querela di cassazione.
Massime di principio
- L'obbligo di redigere e conservare le scritture contabili non cessa per mera inattività della società; termina con la cancellazione dal registro delle imprese.
- Il regime fiscale di contabilità semplificata non esonera dall'obbligo, ai fini penali, di conservare o rendere disponibili documenti utili alla ricostruzione del patrimonio quando richiesto.
- La mancanza o la mancata produzione di documentazione essenziale che renda oggettivamente impossibile la ricostruzione del patrimonio può essere logicamente utilizzata per presumere il dolo generico nella bancarotta documentale.
- Le contestazioni sul contenuto delle dichiarazioni del curatore devono essere valutate con riferimento all'intero contesto probatorio: la semplice affermazione che 'alcuni documenti mancavano' non basta a smentire la valutazione del giudice se il resto degli elementi indica impossibilità di ricostruzione.
- In sede di cassazione i motivi che si limitano a eccepire la decennale conservazione (art. 2220 c.c.) o la semplificazione fiscale devono dimostrare concretamente che la documentazione obbligatoria per il periodo rilevante è stata effettivamente prodotta o non era richiesta per legge; altrimenti il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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