Sentenza n. 1190/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza, alla sentenza n. 456/2025 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, il 6.3.2025, all’esito del procedimento n. RG. 5573/24;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e liquidato le spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza civile n. 456/2025, notificata all'Amministrazione il 6 marzo 2025 e passata in giudicato, deducendo il perdurante inadempimento del Ministero. Il titolo riconosceva il diritto all'attribuzione della Carta Docente per due annualità, per un valore di 500 euro annui, oltre alla condanna parziale del Ministero alle spese del giudizio. È stata chiesta l'adozione delle misure necessarie all'integrale esecuzione, il pagamento delle somme dovute e degli interessi, l'assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato depositato entro il termine di quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali era ampiamente decorso. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile e ammissibile e lo ha accolto nei limiti indicati. Ha accertato che il giudicato non era stato eseguito, poiché l'Amministrazione non aveva provato né l'attribuzione della Carta Docente né il pagamento delle somme dovute. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato Commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte ricorrente e dalla ricezione della documentazione attestante l'inottemperanza. Il Commissario dovrà riferire al TAR sugli adempimenti compiuti. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti ragioni ostative concrete, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all'Amministrazione
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro il termine previsto dalla norma, in combinato disposto con l'art. 87, comma 3, c.p.a.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 45, comma 1, c.p.a. per la verifica della tempestività del deposito del ricorso in ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni consente di ritenere ammissibile l'iniziativa esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo
L'astreinte è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, anche in relazione a vincoli normativi e di bilancio e alla situazione della finanza pubblica.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice, inclusa la nomina del Commissario ad acta e la valutazione della penalità di mora.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando un titolo giurisdizionale notificato e passato in giudicato non risulta eseguito, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi alle statuizioni del titolo e può assegnare un termine per l'adempimento, disponendo la nomina preventiva di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'amministrazione intimata, che sostiene di avere adempiuto a un giudicato, deve fornire la prova dell'avvenuta esecuzione; la mera costituzione formale in giudizio non è sufficiente a dimostrare l'adempimento.
- L'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione statale è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma il giudice dell'ottemperanza può negarla quando sussistano ragioni ostative, valutate discrezionalmente, connesse anche a vincoli di bilancio, alla situazione della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici.
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