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Sentenza

Sentenza n. 1253/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esiti e griglie di valutazione delle prove scritte e orali dell’Esame di Stato, verbali della commissione d’esame e verbali del consiglio di classe, nonché la condotta asseritamente omissiva del consiglio di classe rispetto ai bisogni educativi speciali della studentessa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituto scolastico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti relativi all’Esame di Stato dell’anno scolastico 2022/2023, sostenendo che il consiglio di classe, pur essendo stato informato dalla famiglia di rilevanti problematiche psicologiche ed emotive e pur avendo ricevuto una relazione psicologica, avrebbe omesso di prendere adeguatamente in considerazione i suoi Bisogni Educativi Speciali. In particolare, ha lamentato la mancata adozione di un Piano Didattico Personalizzato e di strumenti compensativi o di altre misure concrete di sostegno, anche durante le prove dell’Esame di Stato, nonché una condotta negligente protrattasi nel corso degli studi. La ricorrente ha quindi dedotto l’illegittimità degli esiti delle prove e dei relativi atti presupposti per non avere l’amministrazione valorizzato la sua condizione emotiva e psicologica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo di non avere ragioni per discostarsi dalla valutazione già espressa in sede cautelare dal TAR e dal Consiglio di Stato. Il giudice ha rilevato che la ricorrente non risultava affetta da DSA né da una patologia specifica e che la relazione psicologica prodotta non attestava una sintomatologia riconducibile a una categoria diagnostica. Inoltre, la relazione era pervenuta oltre il termine del 31 marzo indicato dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 per la presentazione delle certificazioni negli anni terminali. L’amministrazione aveva documentato il percorso scolastico della studentessa, il supporto ricevuto negli anni precedenti e la sua ammissione agli anni successivi. Il consiglio di classe aveva altresì deliberato a maggioranza l’ammissione all’Esame di Stato, tenendo conto dello stato emotivo e del comportamento positivo dell’alunna, pur considerando le sue lacune pregresse e la particolare natura delle prove d’esame, non ripetibili o recuperabili successivamente. Secondo il TAR, l’operato del consiglio di classe era coerente con la normativa, attento ai bisogni rappresentati dalla famiglia e sufficientemente chiaro e oggettivo. Gli esiti negativi dell’esame sono stati quindi ricondotti a carenze di preparazione della studentessa e non a omissioni imputabili all’amministrazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013

    Negli anni terminali….le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo

    Il giudice ha valorizzato il termine del 31 marzo per la presentazione delle certificazioni negli anni terminali, rilevando che la relazione prodotta dalla ricorrente era pervenuta oltre tale termine.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi e dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento.

Massime di principio

  • L’omessa adozione di misure didattiche o strumenti compensativi collegati a Bisogni Educativi Speciali non è ravvisabile quando dagli atti non emerga una diagnosi di DSA o una patologia specifica e la documentazione prodotta non attesti una sintomatologia riconducibile a una categoria diagnostica.
  • Nella valutazione della legittimità dell’operato del consiglio di classe assumono rilievo il percorso scolastico complessivo dell’alunno, le misure di supporto concretamente prestate, le informazioni acquisite dalla scuola e le ragioni esplicitate in sede di ammissione all’Esame di Stato.
  • La relazione psicologica o altra documentazione sanitaria prodotta oltre il termine indicato dalla disciplina amministrativa per gli anni terminali può essere valutata dal giudice insieme agli altri elementi, ma non impone automaticamente l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato o di strumenti compensativi in assenza di una certificazione diagnostica pertinente.
  • Gli esiti negativi dell’Esame di Stato non sono imputabili all’amministrazione quando gli atti del consiglio di classe e della commissione evidenziano una valutazione coerente, oggettiva e adeguatamente attenta alla situazione dell’alunno, e il risultato sfavorevole risulta riconducibile alle carenze di preparazione.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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