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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31461/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito in cancelleria. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente, liquidandole in euro 5.800, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Ha infine dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Due soggetti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1743/2019. La società controparte ha resistito con controricorso. Nel giudizio di legittimità, però, il ricorso non risultava mai depositato nella cancelleria della Corte di cassazione: la cancelleria ha attestato, con certificato in atti del 3 settembre 2020, la mancata effettuazione del deposito. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per difetto del presupposto processuale del deposito.

Norme richiamate

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In presenza dei presupposti processuali per l'improcedibilità/inammissibilità, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il parametro dell'ulteriore contributo unificato è quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.

  • d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 2, comma 2

    Le spese forfettarie sono liquidate secondo il criterio regolamentare richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso in cancelleria comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, rilevabile sulla base dell'attestazione della cancelleria.
  • La declaratoria di improcedibilità determina la soccombenza del ricorrente, con conseguente condanna alle spese in favore della parte resistente.
  • In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato nei limiti previsti dalla legge.
  • La disciplina delle spese di legittimità segue il principio della soccombenza anche quando il giudizio si chiude con una pronuncia processuale e non di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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