Cassazione Civile, Ordinanza n. 31461/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito in cancelleria. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente, liquidandole in euro 5.800, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Ha infine dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Due soggetti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1743/2019. La società controparte ha resistito con controricorso. Nel giudizio di legittimità, però, il ricorso non risultava mai depositato nella cancelleria della Corte di cassazione: la cancelleria ha attestato, con certificato in atti del 3 settembre 2020, la mancata effettuazione del deposito. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per difetto del presupposto processuale del deposito.
Norme richiamate
art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza dei presupposti processuali per l'improcedibilità/inammissibilità, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Il parametro dell'ulteriore contributo unificato è quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 2, comma 2
Le spese forfettarie sono liquidate secondo il criterio regolamentare richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso in cancelleria comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, rilevabile sulla base dell'attestazione della cancelleria.
- La declaratoria di improcedibilità determina la soccombenza del ricorrente, con conseguente condanna alle spese in favore della parte resistente.
- In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato nei limiti previsti dalla legge.
- La disciplina delle spese di legittimità segue il principio della soccombenza anche quando il giudizio si chiude con una pronuncia processuale e non di merito.
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