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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32685/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della confisca del denaro sequestrato disposta con la sentenza di patteggiamento: il ricorrente deduceva la violazione di legge (art. 240 c.p.) sostenendo che, in presenza del reato previsto dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (detenzione a fini di cessione), la confisca può essere ordinata solo se sia concretamente provata la provenienza illecita del denaro e l'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra le somme e l'attività di cessione; richiamava precedenti giurisprudenziali che negano la confisca in assenza di tale nesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza impugnata, che ha qualificato le somme sequestrate come prezzo della cessione in ragione delle dichiarazioni degli imputati, della loro assenza di attività lavorativa (quindi di redditi leciti) e della qualità e quantità della sostanza sequestrata. In ragione di ciò è stata confermata la confisca disposta con il patteggiamento (applicazione art. 445 c.p.p. con richiamo ad art. 240 c.p.). Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena concordata ai sensi di tale articolo.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede il reato di detenzione di stupefacenti a fini di cessione. La confisca di denaro è ammissibile laddove sussista un nesso tra il denaro e l'attività di cessione contestata; qui, poiché nell'editto era contestata anche la cessione, il denaro è stato ritenuto prezzo della cessione.

  • art. 240 cod. pen.

    Regola la confisca per equivalente e la confisca obbligatoria; richiede la prova della provenienza illecita o del nesso di pertinenzialità tra bene e reato. La Corte ha ritenuto che nel caso concreto le condizioni previste sono state soddisfatte con la motivazione resa.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Consente che la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) importi anche misure ablative; qui è stato richiamato per fondare la confisca disposta con il patteggiamento.

  • art. 240-bis cod. pen. e art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    Richiamate nella motivazione per distinguere i casi di mera detenzione da quelli di cessione: in ipotesi di mera detenzione la confisca del denaro trova applicazione solo con le condizioni previste dall'art. 240-bis (col rinvio operato dall'art. 85-bis), mentre non è ammessa la confisca ai sensi dell'art. 240 o dell'art. 73, comma 7-bis, senza il necessario nesso.

  • art. 12-sexies D.L. n. 306/1992 (conv. L. n. 356/1992)

    Citato nei precedenti giurisprudenziali come norma non applicabile per giustificare la confisca del denaro nel caso di mera detenzione; la Corte nel caso concreto non ha ritenuto applicabile tale meccanismo in assenza del nesso.

  • Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi

    "In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato"

    Precedente volto a limitare la confisca ai casi in cui esista un nesso eziologico/di pertinenzialità; citato dal ricorrente, ma qui la Corte ha ritenuto che il nesso fosse adeguatamente dimostrato.

  • Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka

    "In relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992."

    Sottolinea la necessità delle condizioni di legge (art. 240 c.p.) per la confisca del denaro relativo al reato di detenzione; anche questo precedente è stato preso in considerazione ma la Corte ha ritenuto che le condizioni fossero state soddisfatte nel caso concreto.

  • Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo

    Precisazione giurisprudenziale secondo cui, in relazione al reato di mera detenzione, la confisca del denaro non è consentita ai sensi dell'art. 240 c.p. né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis; questa distinzione è stata richiamata per spiegare perché la confisca è ammessa solo quando si accerti il nesso con l'attività di cessione.

Massime di principio

  • Se la contestazione comprende la cessione (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990), la confisca del denaro è possibile se la sentenza motiva un congruo nesso di pertinenzialità tra somme e attività di cessione (es. dichiarazioni dell'imputato, mancanza di redditi leciti, qualità/quantità della sostanza).
  • Nelle ipotesi di mera detenzione (senza contestazione di cessione) la confisca del denaro è più limitata: va verificata l'applicabilità dell'art. 240-bis (per il tramite dell'art. 85-bis), e non può essere disposta automaticamente sulla base di presunzioni generiche.
  • In sede di patteggiamento la motivazione può essere semplificata ma deve comunque rendere percepibile il nesso o la concreta indicazione della provenienza illecita del denaro; elementi indiziari ben argomentati possono risultare sufficienti.
  • La giurisprudenza stabilisce che non è sufficiente affermare la provenienza illecita in termini generici: occorre una motivazione che colleghi il denaro al reato contestato (prezzo, profitto, strumento o prodotto dell'illecito).
  • Chi impugna una confisca deve mostrare la carenza di elementi che giustifichino il nesso; invece il giudice può desumere tale nesso da circostanze quali dichiarazioni contraddittorie, assenza di redditi leciti e consistenza della quantità di droga sequestrata.

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