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Sentenza

Sentenza n. 577/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 11798/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202506451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l’esclusione dalla graduatoria definitiva di un concorso per quattro posti di dirigente di seconda fascia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il decreto di esclusione dalla graduatoria definitiva del concorso. L’esclusione era stata disposta perché l’amministrazione aveva ritenuto insussistente il requisito di anzianità di servizio previsto dall’art. 2, comma 1, lettera a), del bando, consistente, per il candidato in possesso di titolo post-universitario, in almeno tre anni di servizio in posizioni funzionali per le quali fosse richiesto il diploma di laurea. Il candidato era stato inizialmente collocato al quattordicesimo posto con riserva, in attesa dell’esito di un giudizio civile relativo al proprio inquadramento, e successivamente escluso dopo l’esito sfavorevole di tale giudizio. Il candidato sosteneva invece di possedere autonomamente il requisito, in ragione del servizio prestato in posizione di comando presso il Dipartimento della Protezione civile e delle mansioni svolte nell’area funzionale superiore. Il Ministero ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990, travisamento dei fatti, violazione della disciplina sul pubblico impiego e del decreto-legge n. 90/2005, difetto di istruttoria e erronea interpretazione del bando e dell’art. 28, comma 2, d.lgs. 165/2001. In appello è stata inoltre prospettata la rilevanza decisiva dell’ammissione con riserva e dell’esito del giudizio civile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione del TAR. Ha ritenuto dirimente che il candidato avesse dimostrato il possesso del requisito triennale attraverso il servizio certificato presso la Protezione civile, anche alla luce del parere dell’Avvocatura dello Stato inizialmente acquisito dall’amministrazione e poi disatteso senza adeguata motivazione. L’esito sfavorevole del distinto giudizio civile non era rilevante, poiché il requisito risultava integrato indipendentemente da quel contenzioso. Il Collegio ha dichiarato inammissibile, perché nuova in appello, e comunque infondata la deduzione secondo cui l’ammissione con riserva sarebbe stata fondata esclusivamente sull’esito del giudizio civile. Ha inoltre precisato che l’ammissione con riserva non costituiva un atto definitivo e direttamente lesivo, sicché l’interesse a ricorrere si era concretizzato soltanto con l’atto definitivo di esclusione; contro quest’ultimo il candidato aveva tempestivamente dedotto anche la questione relativa al servizio prestato in comando. Il servizio in comando è stato ritenuto equiparabile, ai fini del requisito esperienziale, al servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione, in ragione della sua funzione di assegnazione temporanea del dipendente presso altra amministrazione e della fungibilità rispetto allo scorrimento della graduatoria. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.m. 16485 del 21 settembre 2011

    essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni con almeno cinque anni di servizio prestato in posizioni funzionali per le quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea, oppure aver prestato almeno tre anni di servizio in tali posizioni, purché in possesso di dottorato di ricerca o altri titoli post-universitari di II livello specificamente finalizzati alla carriera dirigenziale

    Il requisito triennale di servizio può essere integrato attraverso il servizio prestato in posizione di comando presso altra amministrazione pubblica, quando tale servizio risulti certificato e riconducibile alle posizioni funzionali richieste dal bando.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di violazione dell’obbligo di motivazione e di travisamento dei fatti è stata esaminata nel quadro della legittimità dell’esclusione; l’amministrazione ha disatteso senza adeguata motivazione il parere dell’Avvocatura dello Stato favorevole alla sussistenza del requisito.

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 90/2005

    La disposizione è stata richiamata dal giudice di primo grado quale base normativa per valutare il servizio e le mansioni superiori svolte presso la Protezione civile ai fini dell’integrazione del requisito concorsuale.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 165/2001

    La norma è stata invocata dall’appellante in relazione all’interpretazione dei requisiti per l’accesso alla dirigenza, ma le relative censure sono state ritenute non idonee a superare l’accertamento del possesso del requisito previsto dal bando.

  • art. 112 c.p.c.

    Il Collegio ha richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo esaminati tutti gli aspetti rilevanti e non decisivi, ai fini della diversa soluzione, gli argomenti non espressamente trattati.

Massime di principio

  • Ai fini del possesso di un requisito esperienziale previsto da un bando di concorso pubblico, il servizio prestato in posizione di comando presso un’altra amministrazione pubblica è equiparabile al servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione, purché sia comprovato e riconducibile alla posizione funzionale richiesta dal bando.
  • L’ammissione con riserva, in quanto atto non definitivo e non immediatamente lesivo, non impone necessariamente l’impugnazione immediata quando la lesione concreta si verifica soltanto con il successivo provvedimento definitivo di esclusione.
  • Nel giudizio contro il provvedimento definitivo di esclusione da una procedura concorsuale possono essere dedotte anche le censure relative alla sussistenza originaria del requisito di partecipazione, se non vi era un interesse concreto e attuale a impugnare l’ammissione con riserva.
  • L’amministrazione che abbia acquisito un parere tecnico-giuridico favorevole al candidato non è vincolata in assoluto a conformarvisi, ma, ove intenda disattenderlo, deve fornire una motivazione adeguata e coerente con gli elementi istruttori disponibili.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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