Ordinanza n. 6816/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento n. prot. -OMISSIS-che ha respinto la domanda di visto di ingresso per motivi di lavoro stagionale, adottato dall'Ambasciata d'Italia – Consolato di Casablanca il 23.01.2025 e notificato il 29.01.2025, di tutti gli atti presupposti, consequenziali ancorché incogniti ed in particolare della revoca del nulla osta al lavoro-OMISSIS- ivi richiamata per relationem – contenuto e data di adozione ignoti al ricorrente per non essergli stata notificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro stagionale adottato dal Consolato d'Italia a Casablanca e revoca del nulla osta al lavoro emessa dalla Prefettura di Foggia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro stagionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, e ha contestato anche la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, richiamata per relationem nel diniego consolare e non notificata. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile incompetenza territoriale, osservando che la revoca del nulla osta era stata adottata dalla Prefettura di Foggia e costituiva l'atto a monte, autonomamente e immediatamente lesivo, mentre il diniego del visto risultava connesso per accessorietà.
La decisione
Il TAR Lazio ha declinato la propria competenza territoriale in favore del TAR Puglia, sede di Bari. Ha ritenuto che l'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. disciplini soltanto l'impugnazione cumulativa dell'atto presupposto non immediatamente lesivo e dell'atto conseguenziale lesivo, non anche i casi in cui l'atto a monte sia autonomamente e immediatamente lesivo. Nel caso concreto, la competenza a conoscere della revoca del nulla osta, adottata dalla Prefettura di Foggia, attrae quella relativa al diniego del visto, poiché i due atti si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria. L'attrazione è giustificata dai principi del simultaneus processus, dell'effettività della tutela e della ragionevole durata del processo, nonché dall'applicazione analogica dell'art. 31 c.p.c. tramite l'art. 39, comma 1, c.p.a. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Puglia, sede di Bari, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. La domanda cautelare non è stata esaminata e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, nella specie la possibile incompetenza territoriale.
art. 13, comma 1, c.p.a.
principio di inderogabilità della competenza territoriale
La competenza territoriale è inderogabile, salvo il coordinamento con le regole sulla connessione applicabili al caso concreto.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza
La disposizione riguarda l'impugnazione cumulativa di atti presupposti non immediatamente lesivi e atti conseguenziali lesivi; non si applica quando l'atto presupposto è autonomamente e immediatamente lesivo.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale concorre a giustificare la concentrazione delle cause connesse davanti a un unico giudice.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il principio della ragionevole durata del processo sostiene la concentrazione davanti a un unico giudice delle controversie connesse.
art. 32 c.p.a.
Conferma la possibilità del cumulo di domande giudiziali davanti allo stesso giudice.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali
Consente l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili o espressive di principi generali.
art. 31 c.p.c.
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo
È applicabile, tramite l'art. 39 c.p.a., per concentrare davanti al giudice competente per la domanda principale anche la domanda accessoria connessa.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione del processo davanti al giudice indicato come competente.
Massime di principio
- L'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. si applica all'impugnazione cumulativa dell'atto presupposto non immediatamente lesivo e dell'atto conseguenziale dal quale deriva la lesione; non disciplina ogni ipotesi di connessione tra provvedimenti e non opera quando l'atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.
- Quando più provvedimenti, adottati da amministrazioni diverse, si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria e uno di essi costituisce l'atto principale autonomamente lesivo, la competenza territoriale relativa a tale atto può attrarre, per connessione, quella relativa all'impugnazione dell'atto accessorio o conseguenziale.
- In mancanza di una disciplina specifica del mutamento della competenza territoriale per connessione, il principio del simultaneus processus e della concentrazione delle cause connesse davanti a un unico giudice trova fondamento nei principi di effettività della tutela e di ragionevole durata del processo, nonché negli artt. 32 c.p.a., 39 c.p.a. e 31 c.p.c.
- La revoca del nulla osta al lavoro adottata dalla prefettura e il successivo diniego consolare del visto possono costituire atti connessi di una procedura unitaria: la competenza territoriale relativa alla revoca del nulla osta attrae quella relativa al diniego del visto, anche se i provvedimenti sono adottati da autorità diverse.
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