Sentenza del 09/02/2018 n. 3192 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDopo la proposizione del ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, quest'ultima ha rinunciato agli atti del giudizio. La società contribuente ha accettato la rinuncia chiedendo la compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sul merito della spettanza dell'agevolazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la spettanza dell'agevolazione prevista dalla Legge n. 388 del 2000, articolo 33, comma 3, sostenendo che il terreno non fosse ancora concretamente edificabile al momento dell'acquisto, poiché il piano attuativo comunale era stato approvato successivamente. La contribuente sosteneva invece che l'unica condizione richiesta dalla norma fosse la realizzazione dell'edificazione entro cinque anni dall'acquisto. Le commissioni tributarie di merito avevano accolto la posizione della società.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, articolo 33, comma 3
Agevolazione per l'acquisto di aree edificabili destinato alla successiva edificazione
Nel giudizio di merito la norma è stata interpretata nel senso che la condizione essenziale fosse la realizzazione dell'edificazione entro cinque anni dall'acquisto, senza richiedere necessariamente che il piano attuativo fosse già approvato al momento della compravendita. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha confermato né smentito tale interpretazione, poiché il giudizio si è estinto per rinuncia.
Massime di principio
- Quando un giudizio di cassazione si estingue per rinuncia agli atti accettata dalla controparte, la Corte normalmente non decide il merito della controversia e non stabilisce un principio definitivo applicabile a casi futuri.
- Le decisioni favorevoli ottenute nei precedenti gradi di giudizio restano formalmente non ulteriormente impugnate nel processo estinto, ma non equivalgono a una pronuncia della Corte di cassazione sulla corretta interpretazione della norma.
- Per valutare agevolazioni fiscali legate all'edificabilità di un terreno occorre verificare sia il contenuto della norma applicabile sia la concreta disciplina urbanistica vigente alla data dell'acquisto e gli eventuali termini per l'edificazione.
- La compensazione delle spese indica che ciascuna parte sopporta i propri costi; non implica necessariamente che la Corte abbia riconosciuto la fondatezza della posizione di una parte.
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