Cassazione Penale, Sentenza n. 3796/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cassano proponeva revisione della sentenza irrevocabile del Tribunale di Bari (27/05/2019, confermata il 23/02/2022). Il ricorso di revisione fondava la novita' su una consulenza tecnica sui tempi di percorrenza tra la sua abitazione e il luogo del furto e su osservazioni critiche al riconoscimento fotografico; deduceva inoltre errata valutazione dei tempi dell'evento (furto iniziato alle 20:20 anziche' 20:39) e censurava la declaratoria di inammissibilita' pronunciata senza contraddittorio dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 634 cod. proc. pen.: la Corte di Appello aveva effettuato una sommaria verifica dell'idoneita' del novum e legittimamente constatato che la consulenza tecnica e le ulteriori critiche non erano di per sé capaci, 'ictu oculi', di mettere in crisi il giudicato di responsabilita'. La Suprema Corte ha ricordato che l'accertamento preliminare non puo' anticipare il giudizio di merito ma puo' escludere l'apertura della fase dibattimentale quando e' manifesta l'assenza di incidenza dei nuovi elementi. Condanna il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
Consente al giudice di dichiarare inammissibile la domanda di revisione per manifesta infondatezza dopo una sommaria verifica dell'idoneita' dei nova; detta verifica non sostituisce il giudizio di merito ma puo' escludere l'apertura del procedimento quando i nuovi elementi risultano evidentemente incapaci di incidere sul giudicato.
art. 630 cod. proc. pen.
Definisce la nozione di novita' probatoria rilevante per la revisione; il novum deve essere effettivamente nuovo e potenzialmente idoneo a modificare il giudicato, non semplicemente una rielaborazione o una critica delle valutazioni gia' effettuate.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando l'inammissibilita' e' determinata senza elementi che escludano la colpa; applicata per la condanna di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Giurisprudenza: Cass. Sez. II, n. 19648 del 03/02/2021 (rv 281422)
Principio secondo cui l'inammissibilita' per manifesta infondatezza sussiste quando le ragioni poste a fondamento risultano evidentemente inidonee a consentire una verifica sull'esito del giudizio, giustificando una valutazione sommaria dei nova.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilita' della revisione ai sensi dell'art. 634 puo' essere pronunciata senza istruttoria completa quando risulta evidente che i nuovi elementi non possono incidere sul giudicato; il giudice compie una verifica sommaria, non un riesame di merito.
- Un novum deve essere realmente nuovo e di tale portata da poter, anche solo prospetticamente, mettere in dubbio la convinzione di colpevolezza: semplici contestazioni delle valutazioni giudiziarie pregresse o nuove interpretazioni degli stessi elementi non costituiscono novita' rilevanti.
- Consulenze tecniche che non alterano in modo chiaro e immediato i fatti accertati in primo grado difficilmente vanno ritenute idonee alla riapertura del procedimento di revisione.
- Se si impugna un'ordinanza di inammissibilita' per mancato contraddittorio, occorre dimostrare che il novum richiedeva necessariamente un esame articolato e contraddittorio, non che la Corte avrebbe potuto valutare diversamente in sede di merito.
- Esiste il rischio di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) per ricorsi alla revisione manifestamente infondati o formulati con colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', quindi va valutata attentamente la fondatezza prima di proporre il gravame.
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