Cassazione Penale, Sentenza n. 15918/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva dichiarato prescritti i reati commessi sino al 30 giugno 2015 e aveva assolto l'imputata per i fatti dal 1 luglio 2015 in poi; il ricorrente, parte civile, contestava che vi siano state ulteriori richieste e dazioni di denaro in contanti successivamente al giugno 2015 e denunciava carenza e contraddittorietà della motivazione sulla pronunzia assolutoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché conteneva censure generiche e richiedeva una rivalutazione del merito probatorio non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui le truffe si erano consumate al momento delle singole consegne di denaro (fino al 30 giugno 2015) mentre le condotte successive erano finalizzate solo a ritardare la restituzione e non hanno comportato ulteriori erogazioni comprovate. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 28911 del 28/03/2019 (dep. 03/07/2019) Rv. 275953 - 01
è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione
La parte civile può impugnare una sentenza che dichiari prescritti i reati, ma deve formulare censure specifiche dirette a dimostrare l'errore nella dichiarazione di prescrizione anziché chiedere una rivalutazione generale del merito probatorio.
Principio relativo alla consumazione del reato di truffa
La truffa si consuma nel momento in cui viene materialmente consegnata la somma di denaro richiesta tramite artifizi e raggiri; atti successivi finalizzati al ritardo della restituzione non prolungano la data di consumazione né sospendono il decorso della prescrizione. Una dichiarazione di debito o ricognizione non sposta automaticamente la data di consumazione del reato.
Massime di principio
- Per contestare efficacemente una declaratoria di prescrizione occorre indicare elementi specifici e confrontarsi punto per punto con la motivazione della sentenza, non limitandosi a richiamare genericamente documenti o la querela.
- Quando gli elementi probatori sono valutati dai giudici di merito come insufficienti a provare consegne di denaro in un periodo successivo, la Cassazione non ammette censure che chiedano una nuova valutazione del fatto probatorio.
- In ipotesi di rapporti con plurime erogazioni, la giurisprudenza tende a qualificare ogni consegna di denaro come momento autonomo di consumazione della truffa; pertanto la prescrizione va calcolata rispetto a ciascuna singola consegna.
- Una dichiarazione scritta che riconosca un debito non vale a prorogare la consumazione della truffa né a far decorrere la prescrizione in modo diverso se non è dimostrato che costituisce elemento nuovo idoneo a modificare la ricostruzione temporale dei fatti.
- La parte civile che intenda impugnare deve proporre censure di diritto o di specifica illogicità/mancanza della motivazione; censure meramente fattuali o generiche sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese.
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