Sentenza del 18/11/2016 n. 23500 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'iscrizione ipotecaria immobiliare effettuata in conseguenza del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. La contribuente sosteneva l'inesistenza o irregolarità della notificazione delle cartelle e aveva contestato la conformità delle fotocopie delle relate di notifica. L'Agenzia delle Entrate e il concessionario contestavano, tra l'altro, la tardività di tali eccezioni, l'erronea valutazione delle fotocopie e l'annullamento di cartelle non oggetto di contestazione. L'Agenzia sosteneva inoltre che alcune cartelle potessero essere validamente notificate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata autonoma.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e quello incidentale nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla tardività dell'eccezione di nullità delle notifiche, poiché la contribuente l'aveva già formulata nel ricorso introduttivo. Ha invece ritenuto fondato il rilievo riguardante il disconoscimento delle fotocopie, giudicato tardivo e comunque non formulato in modo chiaro e circostanziato nella prima occasione utile. Ha inoltre stabilito che la CTR aveva erroneamente annullato la cartella n. 11, non oggetto di contestazione, e che le cartelle notificate a mezzo posta potevano essere validamente notificate con semplice raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. È stato riconosciuto il giudicato limitatamente alla cartella n. 2, relativa a un tributo della Camera di Commercio di Napoli, rispetto alla quale l'Agenzia delle Entrate non era legittimata a ricorrere. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 325 c.p.c.
Disciplina i termini per le impugnazioni; l'eccezione relativa all'asserita inesistenza della notifica del ricorso è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
Art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione può essere sanata quando l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo, purché sussista un collegamento utile a tale sanatoria.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 18, 19, 20, 24 e 57
Nel processo tributario i motivi di ricorso devono essere specificamente dedotti e non possono essere introdotti tardivamente; tuttavia, la contribuente aveva tempestivamente dedotto la nullità o irregolarità delle notifiche, mentre la successiva valutazione delle prove riguardava la fondatezza del motivo già proposto.
Art. 2712 c.c.
Le riproduzioni meccaniche fanno piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui sono prodotte non le disconosce nella prima occasione utile, con contestazione chiara e circostanziata.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni proposte; la CTR ha violato tale principio annullando una cartella che non era stata effettivamente contestata.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
La notificazione delle cartelle esattoriali può essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento; non è necessariamente richiesta una relata autonoma né l'indicazione nominativa dell'ufficiale notificatore.
Massime di principio
- Le eccezioni relative all'inesistenza o irregolarità della notifica devono essere formulate tempestivamente e in modo specifico, già nel primo atto difensivo utile.
- Il disconoscimento di copie o riproduzioni meccaniche deve essere effettuato nella prima occasione processuale e con modalità chiare e circostanziate; una contestazione tardiva può essere inefficace.
- L'onere di provare la regolare notificazione degli atti presupposti grava normalmente sull'ente impositore o sul concessionario, in quanto soggetti più vicini alla prova.
- La notifica di una cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza una relata autonoma, se conforme alla disciplina applicabile.
- Il giudice non può annullare atti o cartelle non specificamente impugnati: la decisione deve restare entro i limiti delle domande proposte.
- Il soggetto che impugna deve avere legittimazione rispetto allo specifico tributo o atto; in mancanza, la decisione sfavorevole può formare giudicato nei confronti del soggetto legittimato non impugnante.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva di una parte: la controversia deve essere nuovamente decisa dal giudice di merito applicando i principi stabiliti dalla Corte.
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