Cassazione Penale, Sentenza n. 18131/2024 del 08/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnavano la conferma in appello delle condanne per furto in abitazione aggravato (art. 624-bis c.p., aggravato dall'art. 61 n.5 c.p.) e per indebita utilizzazione della carta bancomat (art. 493-ter c.p.), nonché due furti con violenza sulle cose (forzatura di cancello/porta). Le ricorrenti deducevano: nullità derivante dal mancato differimento dopo il rigetto della proposta di concordato/patteggiamento in appello; vizio di motivazione e contrasto nella qualificazione dei luoghi (ufficio parrocchiale vs abitazione) e nell'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, con richiamo a filmati che non mostrerebbero effrazione; errori nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche e nella valutazione della recidiva (contestando che le attenuanti non prevalgano sulla recidiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla presunta nullità connessa al rigetto della proposta di concordato, poiché le proposte erano state formulate nel corso dell'udienza dibattimentale e le difese non avevano chiesto sospensione: la sentenza immediata non integra nullità. I motivi che contestavano la valutazione probatoria (art. 192 c.p.p./art. 533 c.p.p.) sono stati considerati o non consentiti in cassazione o manifestamente infondati, essendo la ricostruzione dei fatti (riconoscimento della violenza sulle cose sulla base della deposizione della persona offesa e dei filmati che mostrano le imputate armeggiare alla serratura) valutazione di merito non rivedibile in sede di legittimità salvo travisamento non dedotto. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione sulla recidiva e sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma del reato principale (furto in abitazione); la Corte ha ritenuto correttamente integrato il reato con l'aggravante connessa alla qualità del luogo (abitazione) quando la condotta è stata consumata nell'ambito o in prossimità dell'abitazione della persona offesa.
art. 493-ter cod. pen.
Reato di indebita utilizzazione della carta bancomat: la sentenza di merito ha accertato la responsabilità delle imputate e la Cassazione non ha ritenuto l'accertamento viziato da profili di diritto tali da comportare ammissibilità del ricorso.
art. 61 n. 5 cod. pen.
Aggravante collegata allo stato della persona offesa (es. approfittamento della particolare vulnerabilità): la Corte territoriale l'ha applicata e la Cassazione non ha ravvisato errori di diritto nella motivazione che la riconosce.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina del patteggiamento/concordato in appello: la Corte ha interpretato che, se la proposta è stata formulata nel corso dell'udienza dibattimentale e non è stato chiesto differimento, il giudice può pronunciarsi subito senza che ciò integri nullità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella enunciazione dei motivi in cassazione: la Corte ha rispettato il vincolo di sintesi nell'esporre i motivi come previsto dalla disposizione.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole di valutazione della prova e degli indizi: la Corte di Cassazione ha ricordato che le contestazioni di mero apprezzamento probatorio non sono normalmente deducibili in cassazione come violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., salvo travisamento decisivo non dedotto.
art. 533 cod. proc. pen.
Regola di giudizio sulla motivazione: la Corte ha confermato che l'eventuale inosservanza delle regole di valutazione della prova non è automaticamente sindacabile in Cassazione come vizio di legge, se non con i limiti previsti dal 606 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e c))
Limiti di denuncibilità in cassazione: la lett. c) riguarda la violazione di norme processuali denunciabile; la Corte ha richiamato che le violazioni delle regole probatorie non previste a pena di nullità non sono deducibili ai sensi della lett. c), e che la lett. b) (errata applicazione della legge sostanziale) non può essere usata per aggirare il divieto.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito ha adeguatamente motivato la mancata prevalenza delle attenuanti sulla recidiva, esercizio discrezionale soggetto a motivazione non manifestamente illogica.
art. 591 e art. 627 cod. proc. pen.
Principio che l'inammissibilità può essere rilevata in ogni stato e grado del processo se non fosse stata rilevata nel giudizio di appello; la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibili motivi non ben formulati o generici.
art. 616 cod. proc. pen.
Condanna alle spese di lite in cassazione e versamento a favore della Cassa delle ammende: la Corte ha disposto condanna delle ricorrenti alle spese e al pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Proposte di patteggiamento/concordato formulate durante l'udienza dibattimentale non impongono necessariamente il differimento del giudizio: se la difesa non chiede sospensione e ha concluso anche nel merito, l'immediata decisione non costituisce nullità.
- In cassazione non è normalmente sindacabile la valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito (deposizioni, filmati, riscontri) se non si denuncia e dimostra un travisamento decisivo: le questioni di merito restano nel giudizio di fatto.
- La deduzione di violazioni delle regole di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. non è automaticamente ammissibile come vizio di legge in Cassazione (art. 606 c.p.p.): occorre inquadrare il motivo nei limiti consentiti (es. travisamento).
- Per configurare l'aggravante della violenza sulle cose non è necessario che il filmato mostri inequivocabilmente danno materiale: la deposizione della vittima e filmati che evidenzino manipolazione/armeggio possono essere ritenuti idonei a dimostrare la violenza sulla cosa.
- La valutazione della recidiva e del prevalere o meno delle attenuanti generiche è esercizio discrezionale del giudice di merito; la Cassazione ne verifica la logicità e la motivazione ma non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Motivi generici o che non confrontano specificamente la motivazione impugnata possono essere dichiarati inammissibili: in cassazione è richiesta specificità nella censura della motivazione o degli errori di diritto.
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