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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20571/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. Dalla ordinanza emerge che i motivi di ricorso riguardavano, in sostanza, la contestazione in fatto della ricostruzione operata dai giudici di merito sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e sulla mancata applicazione della causa di giustificazione ex art. 393-bis c.p., sostenendo implicitamente che gli operanti avessero posto in essere atti arbitrari. Viene inoltre censurata, in modo ritenuto generico, la determinazione della pena, ritenuta eccessiva pur essendo stata applicata nella misura minima edittale per il reato di resistenza, con lieve aumento per la continuazione tra reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero mere censure di fatto, già esaminate e disattese con motivazione corretta dalla sentenza impugnata, e che fosse infondato il profilo relativo alla causa di giustificazione perché gli operanti erano intervenuti per prevenire assembramenti nell'ambito di attività di pubblica sicurezza e di prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2, senza atti arbitrari. Ha inoltre considerato generico il motivo sulla pena. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    viene richiamato come norma incriminatrice del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuto integrato dai giudici di merito

  • art. 393-bis c.p.

    la causa di giustificazione è stata esclusa perché mancavano atti arbitrari dei pubblici ufficiali, che operavano nell'esercizio di poteri di pubblica sicurezza

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o nella riproposizione di questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito.
  • La causa di giustificazione prevista per la reazione ad atti arbitrari dei pubblici ufficiali non è configurabile quando l'operato degli agenti si inserisce nell'esercizio legittimo di poteri di pubblica sicurezza e di prevenzione, in assenza di arbitrarietà dell'intervento.
  • Il motivo di ricorso sulla pena deve contenere specifiche ragioni di illegittimità o illogicità; una doglianza generica contro una pena già determinata nel minimo edittale e con aumento contenuto per continuazione non è ammissibile.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano realmente con la motivazione della sentenza impugnata e non evidenziano un vizio rilevante di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiContinuazione

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