Sentenza n. 3882/2026 - Milano, Sezione 5
per ottenere - in via preliminare la sospensione dell’efficacia del provvedimento prot. n. AOO.c_b292.27/11/2025.0019914 del 27 novembre 2025, sussistendo i requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora; - in via principale l’annullamento del provvedimento prot. n. AOO.c_b292.27/11/2025.0019914 del 27 novembre 2025, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa; - in via ulteriormente principale l’accesso agli atti della ricorrente Bistrot Martesana S.r.l.; - in via istruttoria: ogni riserva proceduralmente ammessa; - in ogni caso con vittoria di spese da distrarsi in favore dell’antistatario procuratore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione del 27 novembre 2025 con cui il Comune ha imposto la riconsegna dei locali oggetto della concessione entro il 31 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, gestrice di un esercizio pubblico ubicato in un centro polivalente comunale, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune le ha comunicato l'obbligo di riconsegnare vuoti i locali alla scadenza della concessione. Ha dedotto la violazione del principio di ragionevolezza e dell'art. 168 del d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che la durata della concessione non le avrebbe consentito di ottenere la remunerazione del capitale investito. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell'atto e, in via ulteriormente principale, l'accesso agli atti. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della determina n. 207 del 6 maggio 2025, espressamente richiamata nell'atto impugnato e costituente il provvedimento presupposto autonomamente lesivo, con il quale, a seguito di una proroga, era stata fissata la durata della concessione fino al 31 dicembre 2025. La ricorrente aveva prestato acquiescenza a tale determina.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che, in presenza di un rapporto di presupposizione tra atti amministrativi, la mancata impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso contro l'atto consequenziale quando i vizi dedotti sono riconducibili al primo atto. Nel caso concreto, la durata della concessione era stata stabilita dalla determina del 6 maggio 2025, non impugnata e divenuta consolidata per effetto dell'acquiescenza della ricorrente. Pertanto, l'eventuale annullamento della successiva comunicazione di riconsegna non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta, non potendo modificare la scadenza già fissata dal provvedimento presupposto. La domanda cautelare era già stata respinta con ordinanza del 3 febbraio 2026. La ricorrente è stata condannata alle spese, compensate per metà e liquidate in € 1.500,00, oltre IVA e CPA se dovuti.
Norme richiamate
art. 168 d.lgs. 36/2023
La ricorrente lo ha invocato per sostenere che la durata della concessione avrebbe dovuto consentire la remunerazione del capitale investito; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura, dichiarando il ricorso inammissibile per mancata impugnazione dell'atto presupposto.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, ai sensi della disposizione richiamata nell'epigrafe.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo consequenziale si limita a dare esecuzione a un atto presupposto autonomamente lesivo, la mancata impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso contro l'atto consequenziale per vizi che riguardano la decisione contenuta nel primo atto.
- L'annullamento dell'atto consequenziale non può fondare un interesse concreto e attuale al ricorso se l'atto presupposto, non impugnato e divenuto inoppugnabile anche per acquiescenza, ha già consolidato l'assetto sostanziale contestato.
- Le censure relative alla durata di una concessione devono essere rivolte contro il provvedimento che ha stabilito tale durata; non possono essere utilmente fatte valere contro la successiva comunicazione con cui l'amministrazione impone la riconsegna dei locali alla scadenza già fissata.
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