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Ordinanza

Ordinanza n. 647/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2025 - reso dalla VI Commissione esaminatrice presso la Corte d'appello di Napoli con verbale redatto in data -OMISSIS-6 gennaio 2026, n° 1; - se pubblicato, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e di ogni altro atto connesso ivi compreso il verbale redatto in data 5 dicembre 2025, con cui la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha indicato i criteri di valutazione nonché la procedura da seguire durante le operazioni di correzione degli elaborati per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2025; - dei verbali delle riunioni plenarie delle Sottocommissioni Esami Avvocato - sessione 2025 - presso le Corti di Appello di Milano e Napoli nella parte in cui queste ultime, in violazione di legge, non risultano legittimamente composte - numericamente ed organicamente - nonché nella parte in cui non procedono al congruo rimescolamento delle buste contenenti gli elaborati dei candidati, ma assegnano questi ultimi alle Sottocommissioni secondo il criterio spurio ed arbitrario della progressione numerica”; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso ed in ogni caso lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ricorrezione dell'elaborato dell'odierna ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento dei danni subiti e subendi, con interessi e rivalutazione, come per legge; anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2-ter, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 nella parte in cui ha differito, anche per la sessione 2025, l'applicazione dell'art. 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, mantenendo ferma l'applicazione del regime previgente quanto alle modalità di valutazione degli elaborati scritti; nonché, ove occorra, previo sollevamento della questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE e/o previa disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto europeo con riferimento ad una normativa nazionale che consente, per l'accesso a professioni regolamentate, l'adozione di provvedimenti di esclusione non accompagnati da una motivazione sufficiente a far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice, e che non consentono né al candidato di comprendere le ragioni del diniego, né al giudice naturale di esercitare un adeguato ed effettivo sindacato successivo;

Giustizia amministrativa202601647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata all'abilitazione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione esaminatrice presso la Corte d'Appello di Napoli l'ha esclusa dalla prova orale dell'esame di abilitazione forense, nonché gli atti connessi, contestando anche la composizione delle sottocommissioni presso le Corti d'Appello di Milano e Napoli e le modalità di assegnazione degli elaborati. Ha inoltre chiesto il riesame dell'elaborato in forma specifica, subordinatamente il risarcimento del danno, e ha prospettato la questione di legittimità costituzionale della disposizione che ha differito l'applicazione del nuovo regime di valutazione degli elaborati scritti. In via cautelare, ha dedotto l'inattendibilità e l'incoerenza della valutazione rispetto ai criteri elaborati dalla Commissione centrale presso il Ministero della Giustizia, nonché l'insufficienza della motivazione e dell'istruttoria. Il Tribunale ha esaminato la domanda cautelare ritenendo sindacabile la discrezionalità tecnica anche quanto all'attendibilità delle operazioni valutative, sotto il profilo della coerenza e correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame dell'elaborato e ha sospeso nelle more il provvedimento di non ammissione. Ha ritenuto che i nove criteri di valutazione predisposti dalla Commissione competente presso il Ministero della Giustizia delimitino l'ambito entro cui la Commissione esaminatrice deve esercitare la propria discrezionalità tecnica. Nel caso concreto, il giudizio non è stato ritenuto oggettivamente riconducibile a tali criteri né conforme a canoni di coerenza e attendibilità, evidenziando anche un'inadeguata istruttoria. È stata quindi ordinata una nuova correzione da parte di una Commissione istituita presso una diversa Corte d'Appello, individuata dal TAR nella Corte d'Appello di -OMISSIS-. Il Ministero dovrà trasmettere l'elaborato in forma rigidamente anonima, senza riferimenti all'ordinanza, entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; la nuova valutazione dovrà essere completata entro trenta giorni dalla trasmissione. Se il nuovo esito sarà utile alla prosecuzione dell'esame, la prova orale dovrà essere gestita dalla Commissione competente per Milano, eventualmente riconvocata. Il merito è stato fissato per l'11 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e ha costituito la base processuale per l'accoglimento della domanda cautelare.

  • art. 30 c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente quale base della domanda di risarcimento in forma specifica e, subordinatamente, per equivalente; la relativa domanda non è stata definita in questa fase cautelare.

  • art. 10, comma 2-ter, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15

    La ricorrente ne ha prospettato l'illegittimità costituzionale per il differimento dell'applicazione del nuovo regime di valutazione degli elaborati; l'ordinanza cautelare non decide la questione.

  • art. 46, comma 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247

    Richiamato quale parametro relativo alle modalità di valutazione degli elaborati scritti dell'esame di abilitazione forense; l'ordinanza non ne definisce in via definitiva l'applicabilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Massime di principio

  • La discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici è sindacabile dal giudice amministrativo anche sotto il profilo dell'attendibilità delle operazioni tecniche, verificando la coerenza e correttezza del criterio tecnico utilizzato e del relativo procedimento applicativo, in modo da assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.
  • I criteri di valutazione predeterminati dall'amministrazione competente delimitano l'ambito entro il quale la commissione esaminatrice deve esercitare la discrezionalità tecnica; la valutazione è illegittima quando non sia oggettivamente riconducibile a tali criteri.
  • La non riconducibilità del giudizio valutativo ai criteri predeterminati e la sua incoerenza o inattendibilità possono evidenziare anche un'inadeguata istruttoria e giustificare, in sede cautelare, il riesame dell'elaborato da parte di una commissione diversa.
  • Quando il riesame cautelare di una prova concorsuale o abilitativa può incidere sulla prosecuzione imminente della procedura, la pendenza della prova può integrare il periculum in mora e giustificare la sospensione dell'esclusione e la rinnovazione della valutazione con garanzie di anonimato.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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