Cassazione Penale, Sentenza n. 4753/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della convalida del provvedimento del Questore che aveva disposto il divieto di accesso agli impianti sportivi e l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per la durata di anni 3 (ridotti dal G.I.P. a 2 anni) ex art. 6 L. 13 dicembre 1989 n. 401. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. 401/1989 e dell'art. 13 Cost., contestando la mancata e carente motivazione sulla sua responsabilità concreta e sulla necessità della misura (in particolare della ripetuta obbligazione di firma), la mancanza di prova certa della sua partecipazione agli scontri (fotogrammi non idonei a identificarlo) e la sproporzione e vessatorietà delle modalità temporali delle firme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento impugnato che descrive le condotte violente attribuite al ricorrente, la sua partecipazione agli scontri e gli elementi probatori (osservazioni e fotografie nonostante lo scaldacollo). Ha ritenuto legittimo l'imposizione dell'obbligo di presentazione anche in assenza di precedenti penali, quando la gravità e le modalità delle condotte lo giustificano, e legittima la cd. doppia presentazione nelle competizioni, anche in trasferta, se motivata dal concreto rischio di elusione. Inoltre la Corte ha ritenuto sussistente l'urgenza del provvedimento per la prossimità temporale degli eventi e delle gare. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 6
Consente al Questore di disporre il divieto di accesso agli impianti sportivi e, ove necessario, l'obbligo di presentazione alla P.G.; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione anche in assenza di precedenti quando la condotta è grave e violenta
Costituzione, art. 13
La limitazione della libertà personale per motivi di sicurezza richiede motivazione; nel caso la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione data la gravità e la prossimità degli eventi
disposizioni attuative c.p.p., art. 173, comma 1
Limita l'estensione dei motivi di ricorso; la Corte ha ricordato che il ricorso deve essere concreto e non generico
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile non doloso; applicato dalla Corte per la condanna alle spese
Massime di principio
- La legittimità del provvedimento del Questore che impone divieto di accesso e obbligo di presentazione si valuta sulla gravità e sulle modalità dei fatti: anche soggetti incensurati possono ricevere l'obbligo di firma se la condotta è particolarmente violenta.
- La convalida giudiziale (G.I.P.) è difficile da sindacare in Cassazione se la decisione contiene motivazione adeguata; i profili di merito relativi alla valutazione della prova sono insindacabili se non viziati da manifesta illogicità.
- Le censure generiche e astratte (assenza di identificazione, sproporzione teorica) sono normalmente inammissibili: il ricorrente deve indicare elementi concreti degli atti per dimostrare l'errore o l'arbitrarietà.
- L'obbligo di ripetute presentazioni in occasione della stessa manifestazione (doppia presentazione) può essere giustificato per ragioni di sicurezza e per evitare elusioni, anche per trasferte, se adeguatamente motivato.
- Sull'urgenza del provvedimento incide la prossimità temporale con i fatti contestati e la persistenza del rischio per l'ordine pubblico; la mancata prova che il provvedimento sia stato già eseguito prima della convalida grava sull'interessato.
- Le contestazioni di sproporzione della misura devono provare concretamente l'irragionevolezza delle modalità imposte (es. difficoltà logistiche delle presentazioni), non limitarsi a deduzioni teoriche.
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