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Sentenza

Sentenza n. 9307/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, nonché, in ogni caso, per l'accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori, - della richiesta di nota di credito pervenuta a Italian Hospital Group 3 S.r.l. dall'ASL Frosinone prot. n. 81288 del 28 dicembre 2023, recante “Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato. Richiesta emissione Nota di Credito (NdCR) per adeguamento importi fatturati anno 2021a seguito della determinazione del valore totale da riconoscere non comprensivo del contributo una tantum (DGR 304/2021)”; nonché - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli sopraelencati, ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo: a. la nota dell'ASL Frosinone prot. n. 11729 del 13 febbraio 2024, recante “richiesta emissione nota di credito – ns. nota N°81288 del 28.12.2023 – Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato. Richiesta emissione Nota di Credito (NdCR) per adeguamento importi fatturati anno 2021 a seguito della determinazione del valore totale da riconoscere non comprensivo del contributo una tantum”; b. la nota dell'ASL Frosinone prot. n. 14970 del 26 febbraio 2024, recante “richiesta emissione nota di credito (nota N°81288 del 28.12.2023 e nota N° 11729 del 13.02.2024) – Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato per adeguamento importi fatturati anno 2021 a seguito della determinazione del valore totale da riconoscere non comprensivo del contributo una tantum”; c. laddove necessario, la nota dell'Area Remunerazione, Budget e Contratti e dell'Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, n. prot. U0357854 del 30 marzo 2023; d. le eventuali determinazioni di cui alle e-mail dell'Area Remunerazione, Budget e Contratti e dell'Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio del 9 agosto 2022 e del 13 settembre 2022; e. ogni determinazione del Ministero della Salute e/o del Ministero dell'Economia e delle Finanze eventualmente rilevante ai fini dell'emanazione degli atti e provvedimenti elencati sopra; f. ove occorrer possa, la nota dell'ASL Frosinone prot. n. 68558 del 31 ottobre 2023, recante “Riconoscimento del contributo una tantum anno 2021”; e g. ove occorrer possa, la nota della Regione Lazio n. 1216757 del 26 ottobre 2023, non conosciuta; nonché h. ogni altro atto delle resistenti o di altre amministrazioni citato in quelli elencati sopra e non conosciuto; e per la condanna delle resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a restituire alla ricorrente tutto quanto versato in ottemperanza ai provvedimenti impugnati Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italian Hospital Group 3 S.r.l. il 21/5/2024: per l'annullamento, nonché, in ogni caso, per l'accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori, - della nota dell'ASL Frosinone prot. n. 20448 del 19 marzo 2024, recante “Rettifica nota prot. ASL n. 81288 del 28/12/2023”; - della nota dell'ASL Frosinone prot. n. 17035 del 5 marzo 2024, recante “richiesta emissione nota di credito (nota N°81288 del 28.12.2023, N°11729 del 13.02.2024 e N°14970 del 26.02.2024) Assistenza intensiva, estensiva e mantenimento a persone non autosufficienti da privato per adeguamento importi fatturati anno 2021 a seguito della determinazione del valore totale da riconoscere non comprensivo del contributo una tantum”; nonché - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non noto; ivi inclusi gli atti presupposti già impugnati col ricorso principale, vale a dire: a. la richiesta di nota di credito pervenuta a Italian Hospital Group 3 S.r.l. dall'ASL Frosinone prot. n. 81288 del 28 dicembre 2023, recante “Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato. Richiesta emissione Nota di Credito (NdCR) per adeguamento importi fatturati anno 2021a seguito della determinazione del valore totale da riconoscere non comprensivo del contributo una tantum (DGR 304/2021)”; b. la nota dell'ASL Frosinone prot. n. 11729 del 13 febbraio 2024, recante “richiesta emissione nota di credito – ns. nota N°81288 del 28.12.2023 – Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato. Richiesta emissione Nota di Credito (NdCR) per adeguamento importi fatturati anno 2021 a seguito della determinazione del valore totale da riconoscere non comprensivo del contributo una tantum”; c. la nota dell'ASL Frosinone prot. n. 14970 del 26 febbraio 2024, recante “richiesta emissione nota di credito (nota N°81288 del 28.12.2023 e nota N° 11729 del 13.02.2024) – Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato per adeguamento importi fatturati anno 2021 a seguito della determinazione del valore totale da riconoscere non comprensivo del contributo una tantum”; d. laddove necessario, la nota dell'Area Remunerazione, Budget e Contratti e dell'Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, n. prot. U0357854 del 30 marzo 2023; e. le eventuali determinazioni di cui alle e-mail dell'Area Remunerazione, Budget e Contratti e dell'Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio del 9 agosto 2022 e del 13 settembre 2022; f. ogni determinazione del Ministero della Salute e/o del Ministero dell'Economia e delle Finanze eventualmente rilevante ai fini dell'emanazione degli atti e provvedimenti elencati sopra; g. ove occorrer possa, la nota dell'ASL Frosinone prot. n. 68558 del 31 ottobre 2023, recante “Riconoscimento del contributo una tantum anno 2021”; e h. ove occorrer possa, la nota della Regione Lazio n. 1216757 del 26 ottobre 2023, non conosciuta; nonché i. ogni altro atto delle resistenti o di altre amministrazioni citato in quelli elencati sopra e non conosciuto; e per la condanna delle resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a restituire alla ricorrente tutto quanto versato in ottemperanza ai provvedimenti impugnati

Giustizia amministrativa202403376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: richieste dell'ASL Frosinone di emissione di note di credito e restituzione di importi fatturati per il 2021, con esclusione o rideterminazione del contributo una tantum Covid previsto per le strutture private accreditate

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le richieste dell'ASL Frosinone, nonché gli atti presupposti e consequenziali, con cui le era stato chiesto di emettere note di credito per adeguare gli importi fatturati nel 2021, in conseguenza della mancata inclusione del contributo una tantum destinato a ristoro dei costi fissi sostenuti dalle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate durante la pandemia. Con motivi aggiunti sono state impugnate ulteriori richieste e una rettifica dell'ASL. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. e degli artt. 1, comma 2-bis, e 12 l. 241/1990, lesione del legittimo affidamento e contraddittorietà; falsa applicazione dell'art. 1, comma 495, l. 178/2020, difetto di istruttoria e irragionevolezza; disparità di trattamento; in via subordinata, illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 495, l. 178/2020; ulteriore difetto di istruttoria e richiesta di rimodulazione dell'ordine di pagamento; eccessiva quantificazione della pretesa restitutoria e ulteriore richiesta di rimodulazione. L'ASL ha eccepito il sopravvenuto difetto di interesse, sostenendo che gli atti impugnati erano stati sostituiti da una successiva determinazione regionale e da una conseguente nota dell'ASL.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha ritenuto che le richieste contenute negli atti originariamente impugnati fossero state integralmente sostituite dalla nota della Regione Lazio del 21 giugno 2024 e dalla successiva nota dell'ASL Frosinone del 12 agosto 2024. La Regione, dopo avere stanziato 56 milioni di euro per il contributo una tantum 2021, aveva disposto un taglio lineare del 26,44% delle somme richieste, al fine di distribuire il contributo tra tutte le strutture private accreditate aventi diritto. La successiva nota dell'ASL aveva quindi rideterminato la pretesa, comunicando l'emissione di una fattura di 104.083,42 euro a storno parziale della nota di credito di 154.439,80 euro. Tali atti costituivano un complessivo riesercizio del potere e sostituivano integralmente gli atti gravati, sia quanto alla nuova scelta amministrativa sia quanto all'importo richiesto. La ricorrente, che aveva riconosciuto di avere ricevuto la nota dell'ASL del 12 agosto 2024, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la nuova determinazione regionale e la conseguente nota dell'ASL; non avendolo fatto, non conservava un interesse attuale alla decisione sugli atti ormai sostituiti. Il TAR non ha esaminato nel merito le censure sostanziali, né le questioni relative alle modalità e al contenuto del nuovo esercizio del potere. Le spese sono state compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il Collegio richiama una precedente sentenza della Sezione sulla giurisdizione, rinviando ad essa per relationem.

  • art. 1, comma 495, l. 178/2020

    La disposizione è richiamata quale base del contributo una tantum destinato alle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate per i costi fissi sostenuti durante la sospensione delle attività ordinarie nel periodo pandemico.

  • art. 12-bis, comma 2, d.l. 51/2023, convertito dalla l. 87/2023

    Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19.

    La norma consente alle Regioni che non abbiano applicato il precedente meccanismo di riconoscere, con risorse proprie e previa rendicontazione, un contributo una tantum alle strutture private accreditate, entro il limite del 90% del budget assegnato, fermo il criterio della produzione effettiva.

  • art. 5 l.r. Lazio 9/2024

    Ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, la Giunta regionale, con propria deliberazione, trasferisce alle aziende sanitarie locali, a valere sulle annualità dal 2024 al 2030, una somma pari a euro 56.000.000,00 da destinare, quale contributo una tantum, alle strutture private accreditate.

    La Regione Lazio ha stanziato 56 milioni di euro per il contributo una tantum 2021 alle strutture private accreditate, demandandone la concessione alle ASL previa rendicontazione e nel limite del 90% del budget 2021.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adotta, nel corso del giudizio, un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello impugnato e ridetermina sia la scelta amministrativa sia gli effetti economici contestati, il ricorso contro l'atto originario diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il sopravvenuto riesercizio del potere non determina la mera modifica dell'atto impugnato quando il nuovo provvedimento introduce una nuova determinazione complessiva e sostitutiva: in tal caso il privato deve impugnare il nuovo atto per contestarne autonomamente legittimità e contenuto.
  • L'interesse alla decisione non permane rispetto ad atti amministrativi integralmente sostituiti, anche quando la nuova determinazione riconosca solo parzialmente la pretesa sostanziale del privato; la contestazione della nuova quantificazione deve essere rivolta contro il provvedimento sopravvenuto.
  • Il contributo una tantum regionale destinato alle strutture private accreditate può essere ripartito mediante una riduzione lineare delle richieste quando le risorse stanziate risultino insufficienti a soddisfare integralmente tutte le strutture aventi diritto, purché la misura sia applicata uniformemente secondo la nuova determinazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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