Sentenza del 22/05/2018 n. 1620 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
CONTRIBUTO UNIFICATO - Invito al pagamento - Natura sanzionatoria - Non sussiste - Natura accertativa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la natura giuridica dell'invito al pagamento o avviso di regolarizzazione del contributo unificato. Il ricorrente sosteneva, implicitamente, che tale atto fosse assimilabile a un atto di contestazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 472/1997. La decisione ha invece escluso la natura sanzionatoria dell'invito, qualificandolo come atto di accertamento di una puntuale pretesa impositiva.
La decisione
L'invito al pagamento del contributo unificato non è stato ritenuto equiparabile all'atto di contestazione previsto dall'art. 16 del d.lgs. 472/1997. È stato qualificato come avviso di accertamento impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, in quanto esprime una specifica pretesa impositiva. Il testo non indica l'esito concreto del ricorso, né se l'atto sia stato annullato o confermato; chiarisce soltanto la sua natura giuridica e la sua impugnabilità.
Norme richiamate
Art. 16 del d.lgs. 472/1997
disciplina le sanzioni amministrative ed accessorie applicabili dall'Ufficio competente all'accertamento dei tributi cui le violazioni si riferiscono
La disposizione riguarda gli atti di contestazione delle violazioni sanzionabili e non si applica all'invito al pagamento del contributo unificato, che non ha natura sanzionatoria.
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
L'avviso di regolarizzazione del contributo unificato, essendo espressivo di una puntuale pretesa impositiva, è qualificabile come atto impugnabile davanti al giudice tributario.
Massime di principio
- La qualificazione di un atto dipende dal suo contenuto e dalla funzione concretamente svolta, non soltanto dalla denominazione utilizzata dall'amministrazione.
- Un invito al pagamento privo di finalità punitiva, ma diretto ad accertare e richiedere una somma ritenuta dovuta, ha natura accertativa o impositiva e non sanzionatoria.
- Gli atti che esprimono una pretesa impositiva specifica possono essere impugnabili anche se formalmente denominati inviti, comunicazioni o avvisi di regolarizzazione.
- La disciplina degli atti di contestazione delle sanzioni amministrative non si applica automaticamente a ogni richiesta di pagamento proveniente dall'amministrazione.
- In situazioni analoghe occorre verificare il contenuto dell'atto, la base normativa della richiesta, la presenza di una sanzione e l'indicazione della somma dovuta, per individuare il corretto regime di impugnazione.
Testo integrale
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