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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09030/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso affidato a due motivi: (1) censura dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 1, c.p. ("minaccia commessa da più persone riunite"), sostenendo che non fosse sufficiente la mera presenza della minorenne sul luogo del fatto ma fosse necessario dimostrare un concreto apporto, anche psicologico, alla intimidazione; la Corte d'appello avrebbe omesso un rigoroso esame della reale incidenza causale della presenza della minore. (2) denuncia di manifesta illogicità e travisamento della prova con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti: dell'aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuitð (art. 62, n. 4 c.p.) e della "lieve entità del fatto" (riconosciuta dalla Corte costituzionale con sent. n. 86/2024). Il ricorrente sosteneva che il valore della merce sottratta fosse di circa €100 (da verbale di arresto e sequestro) e non di €1.500 come ritenuto dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul secondo motivo (attenuanti) la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: le attenuanti sono state correttamente escluse sulla base di una valutazione complessiva che ha tenuto conto non solo del valore della refurtiva ma anche della non occasionalità dell'azione, della recidiva reiterata specifica dell'imputato e delle modalità (minaccia di accoltellamento), elementi che escludono la configurabilità della lieve entità del fatto e del danno di speciale tenuità. Sul primo motivo (aggravante "più persone riunite") la Corte l'ha dichiarato non consentito per carenza di interesse (gli effetti aggravanti erano stati neutralizzati dal giudizio di equivalenza delle attenuanti riconosciute in primo grado e, comunque, non potevano prevalere per il divieto di cui all'art. 69, comma 4, data la recidiva) e, inoltre, ha ritenuto il motivo generico e privo di autosufficienza perché il ricorrente non ha allegato o trascritto nel ricorso gli atti e le dichiarazioni dai quali avrebbe desunto l'inerzia della minorenne. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e lett. e)

    Disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) riguarda l'erronea applicazione della norma penale; lett. e) la manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha applicato tali letture per inquadrare i motivi presentati.

  • art. 628 cod. pen.

    Aggravante per la minaccia commessa da più persone riunite; la giurisprudenza richiede non la mera pluralità di persone ma un concreto apporto (anche psicologico) della pluralità all'intimidazione della vittima. Nel caso la questione non è stata decisa nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 62 cod. pen.

    n. 4 (danno di speciale tenuità): richiede valutazione complessiva degli effetti dannosi sulla persona e non solo il modesto valore economico del bene sottratto; n. 6 (equivalenza delle attenuanti) può neutralizzare gli effetti di aggravanti se riconosciute e valutate dal giudice di merito.

  • art. 69 cod. pen.

    Impedisce che le circostanze attenuanti prevalgano quando è stata accertata la recidiva; tale divieto è stato richiamato per spiegare perché certe attenuanti non avrebbero potuto influire sulla determinazione della pena.

  • Corte costituzionale

    Ha introdotto/precisato l'attenuante della "lieve entità del fatto", che richiede un giudizio complessivo sulla fattispecie e non un mero riferimento al valore materiale del bene.

  • art. 133 cod. pen.

    Regola la determinazione della pena nei limiti del minimo edittale; la Corte ha osservato che l'aggravante ritenuta non ha inciso sulla determinazione della pena, la quale è stata fissata al minimo o poco sopra.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; la pronuncia ha altresì irrogato la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • L'aggravante dell'essere la minaccia commessa da più persone riunite richiede, oltre alla pluralità, la dimostrazione di un concreto apporto (anche psicologico) delle persone presenti all'intimidazione; la mera presenza non è sufficiente ma è compito del giudice di merito valutarne l'incidenza.
  • La circostanza attenuante del "danno di speciale tenuità" (art. 62, n. 4) non si valuta esclusivamente sul valore economico del bene sottratto: va considerato l'effetto complessivo del reato sulla persona offesa, data la natura plurioffensiva della rapina (patrimonio, libertà, integrità fisica e morale).
  • La attenuante della "lieve entità del fatto" introdotta dalla Corte costituzionale richiede un giudizio globale sul fatto; la recidiva, la non occasionalità dell'azione e modalità particolarmente gravi possono escluderne l'applicabilità.
  • In cassazione chi impugna non può limitarsi a riferire a risultanze istruttorie senza allegarle o trascriverne i passaggi salienti: i motivi che si fondano su atti del processo devono essere corredati dagli estratti pertinenti, altrimenti sono generici e inammissibili.
  • Il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti può neutralizzare gli effetti di un'aggravante accertata; tuttavia l'esistenza della recidiva può impedire che le attenuanti prevalgano (art. 69, comma 4).
  • Se la pena è stata determinata al minimo o poco oltre, la Corte può ritenere che l'accertamento di una aggravante non abbia influito sulla quantificazione della pena, argomento che può rendere irrilevante ai fini dell'interesse al gravame il censurare tale aggravante.
  • Ricorsi per cassazione con profili di carenza di interesse o genericità possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie alla luce dell'art. 616 c.p.p.; è opportuno valutare preventivamente la rilevanza pratica delle censure.

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