Ordinanza n. 560/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 20.6.2025, n. 671, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, di condanna generica al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti per supplenze svolte nell’anno scolastico 2021/2022
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, quantificata in € 5,82 lordi giornalieri per i giorni lavorati fino al 31 dicembre 2021 e in € 6,15 lordi giornalieri per i giorni lavorati dal 1° gennaio 2022, oltre interessi legali. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del giudizio di ottemperanza, poiché la sentenza da eseguire potrebbe avere natura di condanna generica e la quantificazione dell’importo dovuto potrebbe richiedere un accertamento sui giorni effettivamente lavorati, con valutazioni sul rapporto sottostante non riconducibili a mere operazioni matematiche. Tale attività integrativa potrebbe essere riservata al giudice ordinario munito di giurisdizione sul pubblico impiego privatizzato.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha segnalato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione rilevata d’ufficio relativa alla possibile inammissibilità dell’azione di ottemperanza. Il Collegio ha ritenuto che, secondo l’orientamento consolidato richiamato, l’ottemperanza non sia ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario abbia contenuto generico e la determinazione delle somme richieda non soltanto calcoli aritmetici, ma anche l’accertamento valutativo di elementi del rapporto sottostante estranei al giudicato. Nel caso concreto, la verifica dei giorni effettivamente lavorati potrebbe imporre proprio tale attività. Sono state assegnate alle parti memorie sul solo punto entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie; il TAR ha applicato tale disposizione alla possibile inammissibilità dell’ottemperanza.
art. 7 CCNL del 15 marzo 2001
Prevede la Retribuzione Professionale Docenti richiamata nella sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza non è ammissibile per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di accertamento o condanna generica quando la quantificazione della prestazione dovuta richieda un’attività valutativa o un accertamento del rapporto sottostante, ulteriore rispetto a mere operazioni matematiche prive di margini soggettivi.
- L’ottemperanza può essere utilizzata per dare esecuzione a una pronuncia del giudice ordinario solo quando il contenuto dispositivo sia puntuale o comunque determinabile sulla base di dati già risultanti dal giudicato e di semplici calcoli aritmetici; non può invece integrare il giudicato con nuovi accertamenti di merito.
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità dell’azione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie prima della decisione.
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