Cassazione Penale, Ordinanza n. 15430/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti dell'imputato per i reati di atti persecutori e estorsione, in applicazione di un concordato intervenuto tra le parti in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., confermando nel resto la decisione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: lamentava che la Corte territoriale avesse omesso di valutare se ricorressero le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su una doglianza non consentita nel giudizio di legittimità avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato. Sono invece inammissibili le doglianze che investono motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e la qualificazione giuridica del fatto, poiché tali profili restano coperti dall'accordo delle parti. Il procedimento è stato definito senza formalità di procedura e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612-bis c.p.
È il riferimento al reato oggetto della decisione di merito, confermato nei suoi effetti ai fini della pronuncia impugnata.
art. 629 c.p.
È il riferimento al reato oggetto della decisione di merito, confermato nei suoi effetti ai fini della pronuncia impugnata.
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina il concordato in appello; la sentenza ribadisce che il ricorso per cassazione contro la decisione resa ai sensi di tale norma è limitato a censure sulla formazione del consenso, sul consenso del Procuratore generale e sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento è censura non proponibile in cassazione contro sentenza resa a seguito di concordato in appello.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la definizione del procedimento senza formalità di procedura nei casi ritenuti dalla Corte.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre motivi di appello rinunciati o per contestare questioni assorbite dall'accordo tra le parti.
- È ammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. solo se denuncia vizi attinenti alla formazione del consenso della parte, al consenso del Procuratore generale o a una decisione del giudice difforme rispetto al contenuto dell'accordo.
- La doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia il frutto di concordato in appello.
- L'effetto devolutivo dell'impugnazione, una volta intervenuta rinuncia ai motivi di appello, limita la cognizione del giudice ai soli profili non rinunciati.
Come è indicizzato
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