Sentenza del 07/02/2017 n. 340 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Cessione della quota di proprietà di un immobile e trasferimento della residenza, ma senza espressa rinuncia al diritto di uso e abitazione - Assoggettamento all'imposta - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011, sostenendo di non essere più soggetto passivo perché aveva ceduto la propria quota di proprietà degli immobili e trasferito la residenza in un altro Comune. Secondo il contribuente, tali comportamenti dimostravano anche la rinuncia al diritto di uso e abitazione sulla casa familiare, previsto dall'articolo 540, comma 2, del codice civile. La società resistente ha invece sostenuto che il diritto reale di uso e abitazione non si era estinto, poiché il contribuente non vi aveva rinunciato espressamente mediante atto pubblico notarile.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della società S. e riformato la sentenza di primo grado, che aveva annullato gli avvisi. Il trasferimento della quota di proprietà e della residenza non è stato ritenuto sufficiente a estinguere il diritto di uso e abitazione, rimasto formalmente in capo al contribuente. Poiché tale diritto reale costituisce autonomo presupposto per la soggettività passiva ICI, gli avvisi di accertamento sono stati confermati e il ricorso originario del contribuente è stato respinto. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Articolo 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Il titolare del diritto reale di uso e di abitazione rientra tra i soggetti passivi dell'ICI.
La titolarità formale di un diritto reale di godimento, anche diverso dalla proprietà, è sufficiente a determinare la soggettività passiva ai fini ICI.
Articolo 540, comma 2, del codice civile
Diritto di uso e abitazione della casa adibita a residenza familiare spettante al coniuge superstite.
Il diritto di uso e abitazione spettante ex lege al coniuge superstite non si estingue per il solo trasferimento della residenza o per comportamenti concludenti; per rinunciarvi validamente è necessaria un'espressa rinuncia nella forma dell'atto pubblico notarile.
Massime di principio
- La cessione della proprietà di un immobile non elimina automaticamente la soggettività passiva di chi conserva un autonomo diritto reale di uso o abitazione.
- Il trasferimento della residenza, l'abbandono materiale dell'immobile o il mancato utilizzo effettivo del bene non equivalgono, di regola, a una rinuncia giuridicamente valida al diritto reale.
- Per estinguere un diritto di uso e abitazione derivante dalla legge è necessario verificare la forma prescritta e, in questo caso, formalizzare un'espressa rinuncia mediante atto pubblico notarile.
- Ai fini dell'imposizione immobiliare rileva principalmente la titolarità formale del diritto reale, non il suo esercizio concreto o l'effettiva occupazione dell'immobile.
- Prima di trasferire la proprietà o cambiare residenza, occorre verificare la permanenza di eventuali diritti reali autonomi, perché questi possono mantenere l'obbligo tributario anche dopo l'alienazione della proprietà.
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