Sentenza del 08/06/2016 n. 3612 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazioni e controlli - Operazioni inesistenti - Contestazione della deducibilità del costo - Onere della prova della falsità della fattura - Incombe sull'amministrazione finanziaria - Adempimento dell'onere della prova in base a presunzioni semplici - Possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità di costi documentati da fatture che l'Amministrazione finanziaria riteneva riferite a operazioni inesistenti, con conseguente contestazione della maggiore imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Il principio affermato è che non spetta al contribuente dimostrare preventivamente l'effettività dell'operazione: è l'Amministrazione, che sostiene la falsità della fattura, a dover provare l'inesistenza dell'operazione commerciale. Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione non può fondarsi sulla sola mancata dimostrazione, da parte del contribuente, dell'effettività dell'operazione. L'Amministrazione deve prima assolvere il proprio onere probatorio dimostrando, anche presuntivamente, che la prestazione o la cessione indicata in fattura non è stata realmente eseguita. Solo dopo tale dimostrazione il contribuente è tenuto a fornire elementi idonei a contrastare la pretesa fiscale. Il principio riportato è favorevole al contribuente quanto alla ripartizione iniziale dell'onere della prova.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
La parte che sostiene l'inesistenza dell'operazione e pretende conseguenze fiscali sfavorevoli per il contribuente deve fornire la prova dei fatti posti a fondamento della contestazione.
Art. 39 del d.P.R. 600/1973
Consente l'accertamento dei redditi mediante gli strumenti previsti dalla disciplina fiscale, inclusi gli elementi presuntivi, purché idonei a dimostrare la maggiore pretesa tributaria.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti, deve dimostrare per prima l'inesistenza dell'operazione; non può limitarsi a chiedere al contribuente di provare spontaneamente che il costo è reale.
- La prova dell'Amministrazione può essere presuntiva e derivare da una pluralità di elementi concordanti, come l'assenza di struttura del fornitore, anomalie nei pagamenti, incoerenze commerciali o mancanza di documentazione dell'esecuzione.
- Se l'Amministrazione fornisce una prova presuntiva seria dell'inesistenza, l'onere si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l'effettività dell'operazione mediante contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti, comunicazioni e altre evidenze.
- La fattura, da sola, non rende intoccabile la deduzione del costo o la detrazione dell'IVA, ma neppure la sua contestazione generica è sufficiente a negarle: occorre una prova concreta, anche presuntiva, dell'inesistenza.
- Il principio riguarda l'onere della prova e non comporta automaticamente l'annullamento di ogni recupero fiscale; l'esito dipende dalla qualità degli elementi probatori prodotti da entrambe le parti.
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