Cassazione Penale, Sentenza n. 43813/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/01/2024, con due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla configurabilità del delitto di tentato omicidio, sostenendo che l'istruttoria non avrebbe dimostrato l'univocità degli atti e che la condotta sarebbe riconducibile al solo reato di resistenza a pubblico ufficiale o, al più, al dolo eventuale incompatibile con il tentativo; (2) violazione di legge in relazione al concorso tra tentato omicidio (con aggravante per essere commesso nei confronti di un agente) e il reato di resistenza a pubblico ufficiale, lamentando che l'aggravante sarebbe elemento costitutivo della resistenza e dunque la condotta non potrebbe essere contestata due volte.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo sostenendo che esso chiedeva una rivalutazione del fatto e delle prove (sindacato di merito non consentito in Cassazione); ha confermato che la valutazione complessiva degli elementi indiziari (dichiarazioni delle persone offese, rilievi planimetrici, rinvenimento bossoli, documentazione sanitaria) giustificava la qualificazione della condotta come tentato omicidio (idoneità degli atti, mancanza di frenate/sterzate, vettura lanciata verso gli agenti, dolo almeno alternativo) e ha ritenuto corretta l'esclusione dell'ulteriore argomento dell'ubriachezza accidentale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il ricorso: il concorso formale tra tentato omicidio e resistenza è possibile quando la violenza supera il minimo necessario per impedire l'azione del pubblico ufficiale e diventa idonea a ledere la vita o l'incolumità; l'aggravante prevista dall'art. 576, comma 1, n. 5-bis non è assorbita dalla resistenza nella fattispecie concreta. Pertanto la sentenza impugnata è confermata quanto alla ricostruzione della responsabilità e alla qualificazione giuridica.
Norme richiamate
art. 91 cod. pen.
art. 91 codice penale (ubriachezza)
La Corte ha ritenuto che l'ubriachezza fosse volontariamente assunta dall'imputato e quindi non configurabile l'ipotesi di ubriachezza 'accidentale' esimenti; l'ivresse volontaria non esclude la responsabilità penale.
art. 337 cod. pen.
art. 337 codice penale (resistenza a pubblico ufficiale)
La resistenza è distinto reato rispetto al tentato omicidio; può concorrere formalmente con quest'ultimo quando la violenza eccede il minimo necessario per impedire l'azione del pubblico ufficiale.
art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen.
art. 576, comma primo, n. 5-bis codice penale (aggravante per fatti commessi nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria)
L'aggravante introduce un elemento specializzante riferito alla qualità del soggetto passivo (agente); non viene assorbita dalla fattispecie di resistenza quando la condotta ha autonomo rilievo offensivo (es. tentato omicidio).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione probatoria di merito salvo vizio di motivazione manifesto, contraddittorietà o omissione; i motivi che semplicemente propongono una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
- Per il tentato omicidio occorrono atti idonei e univoci diretti a provocare l'evento morte; il dolo può essere anche 'alternativo' e il dolo eventuale, di per sé, può essere incompatibile con il tentativo quando manca la cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a causare la morte.
- La valutazione della credibilità delle dichiarazioni (imputato, testi, persone offese) e l'incrocio con elementi tecnici (rilievi planimetrici, bossoli, punto di impatto, documentazione sanitaria) sono determinanti per ricostruire dinamica e finalità della condotta.
- L'ubriachezza volontaria non costituisce attenuante speciale né giustifica la qualificazione come ubriachezza 'accidentale' ai sensi dell'art. 91 c.p.; la volontarietà dell'assunzione alcolica rafforza la responsabilità.
- Il reato di resistenza assorbe solo la violenza minima necessaria ad impedire l'azione del pubblico ufficiale; se la condotta travalica tale soglia e diventa idonea a ledere la vita o l'incolumità, può concorrere formalmente con reati più gravi (es. tentato omicidio).
- L'aggravante per il fatto commesso nei confronti di un agente (art. 576, 1 n. 5-bis) può essere applicata anche quando sussiste il reato di resistenza, se la condotta ha autonomo carattere offensivo nei confronti della persona dell'agente.
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