Cassazione Penale, Sentenza n. 6296/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida applicata dal G.I.P. in sede di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.). Il ricorrente, tramite difensore, ha contestato la violazione di legge e il vizio di motivazione nell'applicazione della revoca anziché della sospensione della patente: ha richiamato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, la concessione della sospensione condizionale della pena, l'episodicità della condotta, l'assenza di precedenti e l'atteggiamento collaborativo (presentazione spontanea in Procura), e ha contestato la valutazione del G.I.P. che aveva motivato la revoca richiamando la fuga e la guida di un veicolo privo di assicurazione, fatti ritenuti insufficientemente provati o comunque non tali da giustificare la revoca in luogo della sospensione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che le sanzioni amministrative accessorie sono autonome rispetto all'accordo sulle pene e devono essere applicate dal giudice indipendentemente dalla volontà delle parti; è pertanto ammissibile il controllo in Cassazione sulla loro omissione o errata applicazione. Sul merito, richiamando l'art. 222, comma 2, C.d.S. e la pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019, la Corte ha però ritenuto che il G.I.P. avesse motivato in modo coerente la scelta della revoca, basandola sulla gravità della condotta (fuga e uso di veicolo privo di assicurazione) e sulla necessità di prevenire il rischio di reiterazione. La Corte ha inoltre osservato che il riconoscimento dell'attenuante e la concessione della sospensione condizionale della pena non escludono per ciò stesso l'applicazione della revoca, in quanto la sospensione opera sul piano penale mentre la revoca mira anche a prevenire il reiterarsi di illeciti amministrativi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. "patteggiamento"). La Corte richiama che l'accordo tra parti riguarda la pena principale ma non vincola il giudice circa le sanzioni amministrative accessorie.
art. 589-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio stradale/illecito integrante il titolo di reato contestato; la Corte osserva che il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dal comma 7 non esclude di per sé la gravità della condotta né la possibilità di applicare sanzioni amministrative più severe.
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 222, comma 2
«Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida».
La norma prevede la revoca quale sanzione conseguente, ma la Corte costituzionale ha ammesso che il giudice possa, valutandone la gravità, disporre in alternativa la sospensione della patente quando ricorrano ragioni che lo giustifichino; il giudice del patteggiamento deve comunque motivare autonomamente la scelta della sanzione accessoria.
art. 218 Codice della Strada
Richiamato come criterio per la determinazione della durata della sospensione della patente, tenendo conto di entità del danno, gravità della violazione e pericolo della circolazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte afferma l'ammissibilità del ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di patteggiamento quando si censurino sanzioni amministrative accessorie che esulano dall'accordo tra le parti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al versamento a favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente; applicata per l'ingiunzione di euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sent. n. 88 del 19/02/2019 (dep. 24/04/2019)
Ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale rispetto all'art. 222 C.d.S. nella parte in cui non consentiva al giudice, in assenza di circostanze privilegiate, di scegliere tra revoca e sospensione; la decisione consente al giudice di valutare la gravità della condotta e applicare la sanzione meno afflittiva se non sussistono ragioni per la revoca.
Cassazione sez. 4, sent. Bruna (n. 18942 del 27/03/2019) e altre giurisprud. (Stratta, Rojas Alvarado, Melazani)
Giurisprudenza che conferma la natura autonoma delle sanzioni amministrative accessorie rispetto all'accordo di patteggiamento e la conseguente insindacabilità limitata dell'accordo tra parti su tali sanzioni; ne consegue che il giudice deve motivare autonomamente la loro applicazione.
Massime di principio
- Nelle ipotesi di patteggiamento le sanzioni amministrative accessorie non sono vincolate dall'accordo tra le parti: il giudice deve applicarle e motivarle autonomamente.
- La revoca della patente per reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis C.p. è prevista dall'art. 222 C.d.S., ma il giudice può, valutando la gravità della condotta, applicare la sospensione quando gli elementi oggettivi e soggettivi lo giustifichino (Corte cost. n. 88/2019).
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti e la concessione della sospensione condizionale della pena non escludono automaticamente l'applicazione di una sanzione amministrativa più grave: le valutazioni operano su piani diversi (penale vs. prevenzione/ordine pubblico).
- Per contestare efficacemente la revoca in sede di impugnazione è necessario dimostrare l'insufficienza o l'illogicità della motivazione del giudice in ordine alla pericolosità della condotta (ad es. che la fuga o l'uso di veicolo non assicurato non risultano provati o non sono idonei a giustificare la revoca).
- La Corte di cassazione ammette il controllo sulle sanzioni amministrative accessorie pronunciate in sede di patteggiamento, ma il ricorso deve superare il filtro di ammissibilità e, nel merito, dimostrare un errore di diritto o una manifesta illogicità della motivazione.
- In fase difensiva è utile porre in evidenza elementi quali episodicità, mancanza di precedenti, collaborazione e fatti obiettivamente provati contrari a elementi aggravanti (fuga, mancata assicurazione) per ottenere la sospensione anziché la revoca.
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