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Sentenza

Sentenza n. 9702/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'ottemperanza alla sentenza n.15246/2025, pubblicata in data 4 agosto 2025 e passata in giudicato, resa inter partes dal TAR Lazio - Sez. II Bis, nel giudizio R.G. n. 11687/2023

Giustizia amministrativa202602679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 15246/2025, con mancata rideterminazione sull’istanza di concessione di una cappella cimiteriale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esatta esecuzione della sentenza n. 15246/2025, passata in giudicato, con la quale era stata annullata la nota comunale che aveva negato la concessione di una cappella cimiteriale presso il cimitero comunale di Palestrina ed era stato imposto al Comune di rideterminarsi sull’istanza presentata il 12 gennaio 2024 entro sessanta giorni, oltre al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto che il Comune non aveva adempiuto all’obbligo conformativo e ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di piena esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, anche con riferimento al termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché il giudicato comportava sia un obbligo di rideterminazione sia un’obbligazione pecuniaria relativa alle spese processuali. Nel merito, il ricorrente ha depositato un avviso pubblico comunale del 14 aprile 2026, ma tale atto, relativo all’apertura dei termini per manifestazioni di interesse per assegnazioni in concessione di sepolture nell’ambito della rimodulazione del cimitero, non costituiva una rideterminazione specifica sull’istanza del gennaio 2024, diretta al rilascio di una cappella per le esigenze della famiglia del ricorrente e per ospitare le salme indicate nell’istanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha accertato l’inadempimento del Comune di Palestrina rispetto all’obbligo conformativo derivante dalla sentenza n. 15246/2025 e ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza. Ha ritenuto che l’avviso pubblico del 14 aprile 2026 non fosse idoneo a integrare l’adempimento, perché non esprimeva una specifica rideterminazione sull’istanza del ricorrente. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega a un funzionario dipendente, incaricandolo di provvedere, su istanza della parte ricorrente, nei successivi sessanta giorni. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione gli adempimenti necessari, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice in ordine all’esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio è stato ritenuto applicabile anche al caso in cui dal giudicato derivi, oltre all’obbligo conformativo, un’obbligazione pecuniaria relativa alle spese processuali.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato impone all’amministrazione sia un obbligo conformativo sia il pagamento di somme, purché sia rispettato il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • L’amministrazione non adempie all’obbligo conformativo derivante dal giudicato mediante l’adozione di un atto generale o di una procedura astrattamente riferibile alla materia, se tale atto non contiene una specifica rideterminazione sull’istanza oggetto della precedente decisione giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione del giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, chiamato a intervenire, su istanza della parte, in caso di persistente inottemperanza.
  • L’esecuzione del giudicato richiede il rispetto dell’effetto conformativo della pronuncia: la nuova attività amministrativa deve confrontarsi specificamente con la domanda e con i parametri decisori individuati nella sentenza da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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