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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23893/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado per tentata truffa continuata e aggravata; in appello la Corte aveva escluso la continuazione e ridotto la pena. In cassazione il difensore deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse respinto la causa di non punibilità con motivazione apparente, limitandosi a richiamare quella di primo grado e aggiungendo considerazioni inconferenti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p., lamentando l'illogicità del diniego delle attenuanti generiche, senza indicazione del fattore ostativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata pronunciata il 02/07/2024 con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, depositata il 25/09/2024; da tale data il termine di 45 giorni per proporre ricorso scadeva il 14/11/2024, mentre il ricorso era stato presentato solo il 29/11/2024. È stato escluso che potesse applicarsi l'aumento di 15 giorni del termine previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., perché la sentenza e il verbale attestavano la presenza dell'imputato all'udienza trattata in forma partecipata e non cartolare. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    richiamato come base della contestazione di tentata truffa aggravata contestata nei gradi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    invocato dal ricorrente come causa di non punibilità; la censura è stata dichiarata irrilevante perché il ricorso era tardivo.

  • art. 62-bis c.p.

    invocato per le attenuanti generiche; la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 544 c.p.p.

    richiamato, in combinato con l'art. 585 c.p.p., per il calcolo del termine di proposizione del ricorso dopo il deposito della motivazione.

  • art. 585 c.p.p.

    disciplina il termine per impugnare e il suo aumento di 15 giorni nei processi celebrati in assenza dell'imputato; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'aumento poiché l'imputato era presente all'udienza.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto oltre il termine calcolato in base alla data di deposito della motivazione della sentenza impugnata e alle regole di cui agli artt. 544 e 585 c.p.p.
  • L'aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non si applica quando dagli atti risulta che l'imputato era presente all'udienza di decisione e il processo non è stato celebrato in assenza.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, le censure di merito contro la motivazione sulla particolare tenuità del fatto o sulle attenuanti generiche restano assorbite e non vengono esaminate.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàTruffaImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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