Sentenza n. 668/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 760/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 2772/2023, pubblicata in data 23/05/2024, notificata il 04/12/2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 760/2024, che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente per euro 1.000,00, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 760/2024, notificata al Ministero il 4 dicembre 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata eseguita. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla carta elettronica del docente e alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 1.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'effettiva attribuzione. La ricorrente ha inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima della proposizione del ricorso, notificato il 24 febbraio 2026. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la formazione del giudicato sulla sentenza del giudice del lavoro, la sua regolare notificazione al Ministero il 4 dicembre 2024, la mancata esecuzione del comando giudiziale e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventualità di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali passate in giudicato o comunque esecutive.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può promuovere le iniziative esecutive e, nel caso deciso, il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Il titolo da eseguire riconosceva, oltre alla sorte capitale, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione statale, di una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento o l'attribuzione di un beneficio integra i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un giudicato può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente, quando tale soluzione sia idonea ad assicurare l'adempimento del comando giudiziale.
- In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti dovuti in esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può utilizzare l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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