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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8341/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sparavigna aveva trasmesso in diretta sul proprio profilo Facebook una telefonata nella quale rivolgeva appellativi offensivi e frasi insinuanti attività illecite nei confronti di Antonello Sannino. La Corte d'appello di Napoli aveva riqualificato i fatti come diffamazione aggravata (art. 595, comma 3 c.p.), ritenendo decisiva la permanenza del video sulla bacheca e l'impossibilità per la parte offesa di replicare immediatamente ai commenti. Il ricorrente ha contestato la ricostruzione ritenendo che le offese fossero state recepite direttamente e contestualmente dalla vittima nel corso della telefonata (configurando ingiuria aggravata) e ha inoltre censurato la scelta della pena detentiva anziché pecuniaria senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la comunicazione offensiva fosse stata recepita contestualmente dalla persona offesa durante la telefonata e che, per tale ragione, la fattispecie doveva essere qualificata come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone. Poiché l'ingiuria aggravata è stata depenalizzata (d.lgs. 15/01/2016 n.7), il fatto non è più previsto come reato: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. E' stata inoltre revocata la statuizione sugli interessi civili; la parte civile conserva il diritto di agire ex novo per il risarcimento del danno e per la sanzione pecuniaria civile.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione), comma terzo

    La diffamazione è reato di evento che si consuma quando terzi percepiscono l'espressione offensiva: richiede che l'offeso sia estraneo alla comunicazione e non sia posto in condizione di interloquire con l'offensore. Non è applicabile se l'offeso riceve e può replicare contestualmente.

  • art. 594 cod. pen., ultimo comma (ingiuria)

    L'ingiuria rivolta direttamente all'offeso, anche tramite mezzi telematici, quando la comunicazione è contestuale e l'offeso può riceverla e replicare immediatamente, integra ingiuria (qui aggravata dalla presenza di più persone).

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, art. 1, comma 1, lett. c (depenalizzazione dell'ingiuria aggravata)

    Ha depenalizzato l'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, trasformando la fattispecie in illecito civile; di conseguenza, quando i fatti rientrano in tale figura non possono formare oggetto di condanna penale.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione ecc.), impiegata dal ricorrente per censurare la riqualificazione dei fatti e la determinazione della pena.

Massime di principio

  • Se l'offesa viene pronunciata in una comunicazione telematica diretta (es. videochiamata o diretta Facebook) e la vittima la riceve e può eventualmente replicare contestualmente, la fattispecie va in genere qualificata come ingiuria (anche se la comunicazione è accessibile a terzi).
  • La permanenza di un video offensivo su un profilo social non trasforma automaticamente una ingiuria in diffamazione: la diffamazione richiede che l'offeso sia estraneo alla comunicazione o non posto nelle condizioni di interloquire al momento della percezione da parte dei terzi.
  • L'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone è stata depenalizzata: quando i fatti rientrano in questa ipotesi non può pronunciarsi una condanna penale, ma restano i rimedi civili per il risarcimento e la sanzione pecuniaria civile.
  • In caso di contestazione della qualificazione giuridica, occorre valutare la 'contestualità' tra emissione dell'offesa e ricezione da parte della vittima (chiaro criterio discriminante tra ingiuria e diffamazione in ambiente telematico).
  • Se si impugna una sentenza penale che contiene anche statuizioni civili, l'annullamento della condanna penale può comportare la revoca delle statuizioni civili; la parte civile potrà agire nuovamente nella sede civile ordinaria.
  • Sull'entità e natura della pena (detentiva vs pecuniaria) il giudice deve motivare adeguatamente scelte non ordinarie, indicando l'eccezionale gravità dei fatti se si opta per la pena detentiva.

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