Cassazione Penale, Ordinanza n. 30640/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e privo di specificità, reputando le censure generiche e non idonee a individuare lo specifico vizio della motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Dal testo emerge che le doglianze erano formulate in modo generico: il ricorrente denunciava, in particolare, una pretesa omessa risposta alle questioni sollevate con l'appello, ma senza indicare quale specifico profilo decisivo sarebbe stato trascurato dalla Corte territoriale e senza individuare con precisione il punto della motivazione asseritamente viziato. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto che il ricorso contenesse censure vaghe e non autosufficienti, tali da non consentire la comprensione delle ragioni dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e non meramente generiche: l'impugnante deve indicare con precisione il punto della motivazione ritenuto erroneo e le ragioni del vizio dedotto.
- La deduzione di omessa risposta ai motivi di appello non è sufficiente se non si chiarisce quale questione decisiva sia stata effettivamente pretermessa dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato per genericità, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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