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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23599/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento sintetico del reddito per l’anno 2008, fondato dall’Ufficio su indici di capacità contributiva e incrementi patrimoniali: possesso di un’autovettura di grossa cilindrata, residenza principale in locazione e acquisto di un’abitazione poi valorizzato pro quota. La contribuente aveva dedotto di avere finanziato le spese con disponibilità non reddituali e aveva ottenuto l’annullamento dell’avviso in primo e secondo grado. In cassazione l’Agenzia censura la sentenza della CTR con tre motivi: 1) omessa pronuncia sull’appello dell’Ufficio relativo al fatto che alcuni indicatori di reddito non erano stati contestati dalla contribuente e non potevano essere travolti integralmente; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la CTR avrebbe considerato nella disponibilità patrimoniale un prelevamento di Euro 80.000,00 riferito a una società, importo che non risultava specificamente allegato dalla contribuente; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR applicato il principio di non contestazione, nonostante l’Ufficio avesse in realtà contestato la documentazione prodotta dalla contribuente. La Corte ritiene fondati tutti i motivi, osservando che la CTR non si è pronunciata sul punto devoluto, ha valorizzato un elemento economico senza chiarire la base della sua considerazione processuale e ha erroneamente escluso la contestazione dell’Amministrazione, mentre nel processo tributario la difesa dell’atto impositivo avverso le censure del contribuente vale come contestazione delle sue deduzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia. Il rinvio è disposto perché il giudice di merito rivaluti correttamente i profili non esaminati, verifichi i limiti del devolutum e proceda a una nuova decisione sull’accertamento sintetico senza incorrere nei vizi di omessa pronuncia, ultrapetizione e falsa applicazione del principio di non contestazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale dei motivi di ricorso dedotti per nullità della sentenza impugnata

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di non pronunciare oltre la domanda e di non attribuire d'ufficio elementi o rilievi non devoluti; la sua violazione integra ultrapetizione

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione non impedisce di considerare contestate le deduzioni difensive dell'avversario quando l'Amministrazione resiste all'impugnazione dell'atto impositivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel ragionamento sul valore della prova documentale e delle contestazioni nel giudizio tributario

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento, il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi devoluti con l’appello; l’omessa pronuncia su una specifica censura integra nullità della sentenza.
  • Sussiste ultrapetizione quando il giudice di merito pone a base della decisione un fatto o una disponibilità patrimoniale non dedotta tempestivamente dalla parte o comunque non chiaramente devoluta al processo.
  • Nel processo tributario, il principio di non contestazione va letto in modo coerente con l’oggetto del giudizio: quando l’Amministrazione resiste alle censure del contribuente, le sue difese si intendono contestative dell’impianto difensivo avversario nei limiti dell’atto impositivo.
  • L’accertamento sintetico fondato su indici di capacità contributiva e incrementi patrimoniali può essere superato dal contribuente solo mediante prova delle fonti non reddituali delle disponibilità invocate, ma il giudice deve valutare tale prova nei limiti del devoluto e delle effettive contestazioni di parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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