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Sentenza

Sentenza del 29/07/2015 n. 16032 - Corte di Cassazione

COMUNITÀEUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE - Violazione del diritto comunitario daparte di decisione giurisdizionale - Impugnabilità della medesima malgrado il passaggio in giudicato - Eccezionale possibilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava le cartelle di pagamento relative ai contributi dovuti per gli anni 2000, 2001 e 2002 ai sensi del D.Lgs. n. 540 del 1999, art. 8, comma 1, lett. b), e del R.D. n. 2523 del 1923, art. 23, comma 4. Tra i motivi di ricorso deduceva anche la violazione del diritto dell'Unione europea, lamentando incompatibilità della contribuzione con i principi di libera circolazione delle merci, disparità di trattamento e discriminazione rovesciata. La resistente eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto la richiesta di interruzione del processo proposta dalla ricorrente, ritenendo che l'ammissione della società all'amministrazione straordinaria non interrompa il giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio. Ha poi accolto l'eccezione di tardività: il ricorso, notificato il 10 novembre 2008, era stato proposto oltre il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c., considerando anche le sospensioni feriali, con scadenza il 26 settembre 2008. La Corte ha precisato che la deduzione di una violazione del diritto dell'Unione europea non consente, di per sé, di superare i termini processuali e l'autorità della cosa giudicata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.290 euro per compensi, oltre 200 euro per spese borsuali e oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 540 del 1999, art. 8, comma 1, lett. b)

    Costituisce una delle basi normative dei contributi richiesti alle imprese utilizzatrici di carbon coke.

  • R.D. n. 2523 del 1923, art. 23, comma 4

    È richiamato quale ulteriore fondamento dell'obbligo contributivo posto a carico della società.

  • Art. 327 c.p.c.

    Prevede il termine annuale, nella versione applicabile al caso, per proporre impugnazione contro una sentenza non notificata. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1

    Disciplina la sospensione feriale dei termini processuali. Nel caso concreto la sospensione ha inciso sul calcolo del termine annuale, ma non ha impedito la tardività del ricorso.

  • Art. 300 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto non applicabile la richiesta di interruzione del giudizio di cassazione per effetto dell'ammissione della ricorrente all'amministrazione straordinaria.

  • Legge fallimentare, art. 43

    Non determina, nel giudizio di cassazione già promosso, l'interruzione automatica del processo per effetto dell'apertura della procedura concorsuale.

  • Diritto dell'Unione europea e giurisprudenza della Corte di giustizia, cause C-2/08, C-234/04 e C-224/01

    Le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione.

    Il diritto dell'Unione riconosce la stabilità del giudicato e, in linea generale, non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che impediscono di rimettere in discussione una decisione definitiva, anche se si deduce una violazione del diritto europeo.

  • Principio di autonomia procedurale degli Stati membri

    Le modalità di formazione e di attuazione del giudicato sono normalmente regolate dal diritto processuale nazionale, purché rispettino i principi di equivalenza e di effettività.

Massime di principio

  • La deduzione di una violazione del diritto dell'Unione europea non consente normalmente di eludere i termini nazionali per proporre impugnazione: un ricorso tardivo resta inammissibile.
  • Il giudicato e la stabilità delle decisioni giudiziarie sono tutelati anche nell'ordinamento dell'Unione europea; il giudice nazionale non deve disapplicare automaticamente le norme interne che rendono definitiva una decisione.
  • Una deroga è configurabile solo in ipotesi eccezionali, ad esempio quando le regole processuali discriminano tra controversie fondate sul diritto europeo e controversie interne, oppure rendono praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione.
  • Il calcolo dei termini di impugnazione deve considerare correttamente le sospensioni feriali e le relative proroghe; il rispetto del termine deve essere verificato prima di esaminare il merito delle censure.
  • Nel giudizio di cassazione, l'apertura di una procedura concorsuale a carico della parte non comporta normalmente l'interruzione del processo già instaurato, poiché il giudizio è dominato dall'impulso d'ufficio.

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