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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36700/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-bis, in relazione ai commi 3 e 3-ter, D.Lgs. n. 286/1998). Le censure principali sono: (i) carenza di giurisdizione dello Stato italiano per fatti avvenuti in acque internazionali; (ii) inutilizzabilità e insufficiente valutazione delle dichiarazioni rese dai migranti (autodenuncianti) come elementi indiziari; (iii) violazione del diritto di difesa per omessa trasmissione al GIP di atti e materiali (video/immagini) indicati dal Pubblico Ministero a sostegno della richiesta di misura; (iv) vizi procedurali con riferimento agli artt. 291 e 309 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili per genericità e perché reiterativi delle medesime censure già decise dal Tribunale del riesame. La Corte conferma che: (a) lo Stato italiano ha giurisdizione quando l'ultimo segmento materiale dell'azione (lo sbarco/ingresso nel territorio nazionale) si verifica in conseguenza delle condotte poste in essere all'estero; (b) le dichiarazioni rese dai migranti trasportati, pur essendo autoincriminanti rispetto alla loro posizione, sono utilizzabili come testimonianze oculari contro terzi e possono costituire gravi indizi idonei alla misura cautelare; (c) l'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame riguarda solo gli atti che il PM ha selezionato per sostenere la richiesta e gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato; la mancata trasmissione di materiali non individuati come elementi selezionati non viola automaticamente i diritti della difesa se non è indicato come il materiale sarebbe favorevole. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposizioni di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 (commi richiamati)

    Fattispecie contestata: favorire l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari (commi 3, 3-bis e 3-ter). La Corte conferma che la condotta che porta allo sbarco in Italia rientra nella fattispecie quando l'evento terminale (ingresso) è conseguenza delle azioni all'estero.

  • Codice penale, art. 6

    Attribuisce la giurisdizione italiana quando il reato è commesso in territorio dello Stato o quando l'evento conseguente si verifica in territorio italiano; applicata per ritenere competente l'Autorità italiana in presenza dello sbarco.

  • Codice penale, art. 48

    Richiamato in relazione alla figura dell'autore mediato: l'intervento dei soccorritori può essere riconducibile all'azione dei trafficanti quando lo stato di pericolo è deliberatamente provocato.

  • Codice penale, art. 10

    Norma sulla giurisdizione extraterritoriale: la Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina richiamata alla fattispecie concreta, per le ragioni illustrate sull'art. 6.

  • Codice di procedura penale, art. 309 (commi 5 e 10) e art. 291

    Disciplina il riesame e l'onere di trasmissione degli atti da parte del PM; la Corte avalla l'interpretazione secondo cui il PM deve trasmettere solo gli atti selezionati a sostegno della richiesta e gli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato, non l'intero fascicolo.

  • Codice di procedura penale, art. 63, comma 1

    Riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni autoincriminanti rese davanti alla polizia per chi le rende; la Corte precisa però che tale divieto non opera nei confronti di terzi e che le dichiarazioni dei migranti possono essere valutate come testimonianze oculari.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e all'ammenda in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare i ricorrenti al versamento alla Cassa delle ammende.

  • Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Prevede l'obbligo di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ne dispone l'adempimento.

Massime di principio

  • La giurisdizione italiana può operare anche per condotte poste in essere all'estero quando l'evento terminale (es. sbarco/ingresso nel territorio italiano) si verifichi in conseguenza diretta delle condotte estere: verificare il nesso causale tra condotte all'estero e ingresso in Italia.
  • Le dichiarazioni rese dai migranti recuperati in mare, pur essendo potenzialmente autoincriminanti rispetto alla loro posizione, possono essere utilizzate come testimonianze oculari contro terzi e costituire gravi indizi ai fini cautelari; vanno però valutate con le opportune cautele.
  • L'obbligo di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame riguarda solo gli elementi che il Pubblico Ministero ha effettivamente selezionato per sostenere la richiesta di misura e gli elementi successivamente emersi favorevoli all'indagato: la difesa deve indicare specificamente quali atti non trasmessi sarebbero favorevoli per lamentarne la violazione.
  • Per il mantenimento della custodia cautelare occorre motivare esigenze concrete e attuali (pericolo di fuga, reiterazione del reato, inquinamento probatorio); la pluralità e gravità dei rischi rafforzano la legittimità della misura.
  • I ricorsi in Cassazione devono essere specifici e non meramente reiterativi delle censure già decise: censure generiche o ripetute senza nuovi profili risultano inammissibili e possono comportare condanne per spese e ammende.

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