Sentenza n. 14562/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 7795- RG n. 8445 del 02/07/2025, emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 7795/2025, concernente l'attribuzione della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 7795/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per euro 500,00 per ciascuna annualità. La sentenza era stata notificata al Ministero e risultava decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva attribuito la Carta. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e non era stato eseguito dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per le quattro annualità riconosciute, per euro 500,00 ciascuna e complessivi euro 2.000,00, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale successiva inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e subordinando il suo intervento alla richiesta della ricorrente. Non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandone l'eventuale richiesta a un successivo giudizio o incidente in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale utilizzabile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, anche quando il titolo provenga dal giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L'esecuzione coattiva nei confronti dell'Amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
- La proposizione del giudizio di ottemperanza richiede che il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte interessata.
- La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'immediata applicazione di penalità di mora, che può essere riservata a una successiva fase in caso di persistente inottemperanza.
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