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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40620/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società immobiliare impugnava in cassazione la sentenza della CTR Piemonte che aveva confermato il rigetto del suo appello contro alcuni avvisi di accertamento ICI e la successiva ingiunzione di pagamento. La controversia nasceva dalla pretesa fiscale comunale e, in particolare, dalla contestazione della regolarità delle notifiche: la società sosteneva che la notifica degli avvisi di accertamento e dell'ingiunzione fosse invalida perché non risultavano accessi del messo presso la sede sociale, né annotazioni idonee nel registro dei messi; inoltre deduceva che il mancato recapito delle raccomandate con esito 'sconosciuto' non consentisse di ricorrere alla disciplina dell'irreperibilità assoluta. Con il secondo motivo la società censurava anche la ritenuta irrilevanza della notifica dell'ingiunzione ai fini interruttivi della prescrizione, lamentando la violazione della disciplina sulle notificazioni a mezzo posta privata e l'erroneità della conclusione secondo cui il successivo precetto in rinnovo, notificato nel 2017, avrebbe interrotto validamente la prescrizione del credito ICI.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto integralmente le relate di notifica sulle quali fondava le censure, impedendo alla Corte di verificarne la fondatezza senza accesso agli atti. In ogni caso, il secondo motivo è stato ritenuto anche infondato nel merito, perché dagli stessi dati allegati emergeva che gli avvisi di accertamento erano del 29.11.2012 e che il precetto in rinnovo era stato notificato il 16.10.2017, quindi in tempo utile a interrompere la prescrizione quinquennale; la eventuale invalidità della notifica dell'ingiunzione intermedia è stata considerata irrilevante. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel periodo di liberalizzazione del servizio postale, era valida la notifica di atti impositivi tramite operatore postale privato munito di licenza individuale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la modalità di notifica; la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata dalla ricorrente in tema di notificazioni degli atti impositivi; la Corte non valuta nel merito la dedotta violazione.

  • art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999

    La Corte afferma che, nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale e prima del completamento della liberalizzazione, era valida la notifica di atti impositivi tramite operatore postale privato munito di licenza individuale.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999

    È richiamato come titolo abilitativo specifico, la 'licenza individuale', idoneo a rendere valida la notificazione effettuata da operatore postale privato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È la base del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che contesti la validità di una notificazione, il principio di autosufficienza impone la trascrizione integrale della relata di notifica o degli atti rilevanti, non essendo sufficiente un mero richiamo al loro contenuto.
  • La Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti di causa per verificare la validità della notificazione, quando si tratti di accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito.
  • Se il credito tributario è soggetto a prescrizione quinquennale, la notificazione di un atto successivo idoneo a interromperla è sufficiente anche quando sia dubbia o contestata la regolarità di un atto intermedio, che diventa irrilevante ai fini dell'interruzione.
  • Nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notificazione di atti impositivi effettuata tramite operatore postale privato è valida se l'operatore è munito della licenza individuale prevista dalla disciplina di settore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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