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Sentenza

Sentenza n. 772/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Lamezia Terme, Sezione lavoro, n.101 del 23 febbraio 2024;

Giustizia amministrativa202500448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Lamezia Terme, Sezione lavoro, n. 101 del 23 febbraio 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Lamezia Terme, Sezione lavoro, n. 101 del 23 febbraio 2024, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione ad attribuirgli la Carta Docente, per un valore di 500 euro annui per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, secondo il sistema attuativo proprio del bonus, oltre interessi o rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 26 febbraio 2024. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni e perdurando l'inadempimento dell'amministrazione, il ricorrente ha proposto l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata, era passata in giudicato, era decorso il termine di 120 giorni e il Ministero era rimasto inadempiente. Ha ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di eseguire integralmente la pronuncia entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, attribuendo al ricorrente la Carta Docente per gli importi e le annualità stabiliti dal giudicato, con gli accessori ivi previsti. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora, quale commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le spese dell'eventuale attività commissariale sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendole comprese nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente l'art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché manifestamente iniqua: la Carta elettronica del docente ha funzione di contributo per l'aggiornamento e la formazione, non costituisce un corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; nel caso concreto, il presupposto era integrato dall'inadempimento del Ministero dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine di moratoria.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine e nominando, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata negata perché ritenuta manifestamente iniqua in relazione alla natura della Carta Docente.

  • art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001

    La regola relativa agli oneri dell'attività commissariale, prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    È indicato quale disposizione introduttiva dell'art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, applicato analogicamente quanto alla imputazione dei compensi e delle spese del commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    È richiamato nella sentenza del giudice ordinario per escludere il cumulo tra interessi e rivalutazione, applicabili dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione, è decorso il termine di moratoria applicabile e permane l'inadempimento dell'amministrazione obbligata.
  • In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • Le spese e i compensi dell'attività del commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente; la disciplina prevista per specifiche ipotesi di ottemperanza può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, avuto riguardo alla funzione concreta della prestazione dovuta, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; in particolare, può essere iniqua per una misura avente natura di contributo per la formazione e l'aggiornamento, anziché di corrispettivo economico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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