Ordinanza n. 1901/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione II) n. 220/2023, che ha accolto parzialmente il ricorso per l’accertamento del diritto della parte ricorrente alla retrocessione dei fondi di proprietà, espropriati dal Comune in attuazione del Piano insediamenti produttivi - PIP approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale 24 giugno 1998 n.76;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno, Sez. II, n. 220/2023, che aveva accolto parzialmente la domanda di accertamento del diritto alla retrocessione dei fondi espropriati per l’attuazione di un piano per insediamenti produttivi
Esito
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro la sentenza di primo grado relativa al diritto dei proprietari alla retrocessione di fondi espropriati in attuazione del Piano per gli insediamenti produttivi approvato con deliberazione consiliare del 24 giugno 1998. Nel corso del giudizio d’appello, il Consiglio di Stato aveva disposto una verificazione per ricostruire gli atti di formazione e il contenuto programmatico del piano, verificare l’attuazione del PIP divenuto esecutivo il 15 gennaio 2001 e accertare quali opere di urbanizzazione e insediamenti produttivi fossero stati effettivamente realizzati entro il termine decennale di efficacia, scaduto il 15 gennaio 2011. Il verificatore ha chiesto una proroga di 90 giorni, motivandola con la necessità di esaminare una cospicua documentazione e completare gli elaborati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza del verificatore, ritenendo giustificata la richiesta in relazione alle circostanze esposte e alla complessità dell’accertamento istruttorio. Ha concesso una proroga di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza, per l’invio alle parti della bozza dell’elaborato, con conseguente differimento dei successivi termini della verificazione secondo le scansioni già stabilite nell’ordinanza n. 6681/2025. Ha disposto inoltre che, conclusa la verificazione, il fascicolo sia sottoposto al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica di discussione del merito. L’ordinanza non decide l’appello né la controversia sulla retrocessione.
Massime di principio
- La proroga del termine assegnato per una verificazione può essere concessa quando il verificatore rappresenti circostanze concrete, quali la particolare consistenza della documentazione da esaminare e la complessità dell’accertamento demandato, purché la proroga sia determinata e funzionale al completamento dell’incombente istruttorio.
- La conclusione della verificazione può costituire il presupposto per la successiva fissazione dell’udienza pubblica di discussione del merito, senza che l’ordinanza istruttoria anticipi la decisione sulle questioni sostanziali controverse.
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