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Sentenza

Sentenza n. 715/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione Generale, n. 27470 del 7 aprile 2025, con cui è stato disposto il rigetto della istanza di riconoscimento dello status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2024/2025 all'Istituto scolastico denominato “Enrico Mattei”, per i seguenti indirizzi: 1. “Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale”, 2. “Istituto Tecnico - Settore Economico - Amministrazione Finanza e Marketing Articolazione Sistemi Informativi Aziendali”; - della presupposta nota prot. n. 78730 del 5/12/2024 dell'USR Campania, Direzione Generale, Ufficio IV, recante preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90; - della presupposta nota prot. n. 15569 del 25/02/2025 dell'USR Campania, Direzione Generale, Ufficio IV, recante ulteriore preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90; - della presupposta nota dell'USR Campania prot. n. 11281 del 28/02/2024 concernente le Procedure per il riconoscimento dello status di parità per l'a.s. 2024/2025, ove venisse interpretata nel senso che i requisiti per la concessione della parità debbano sussistere al 31 marzo e dunque restringendo il termine previsto dall'impianto sulla parità scolastica e, in ogni caso, nel senso di cui al provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - e, per quanto occorrer possa, del precedente diniego di riconoscimento dello status di scuola paritaria prot. n. 41206 del 12/07/2025, già annullato da questo ill.mo TAR Salerno con sentenza n. 1992/2024 del 24/10/2024; - di ogni altro atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al predetto e al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.

Giustizia amministrativa202500978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dello status di scuola paritaria per alcuni indirizzi relativi all'a.s. 2024/2025, adottato in riedizione dell'attività amministrativa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto scolastico ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di riconoscimento della parità scolastica per due indirizzi di studio, nonché i precedenti preavvisi di rigetto e la nota recante le procedure per il riconoscimento della parità. Ha dedotto plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Il diniego era stato adottato in riedizione dell'attività amministrativa conseguente a una precedente sentenza del TAR che aveva annullato un diniego anteriore. Nel corso del giudizio, l'istituto ha chiesto la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che l'anno scolastico 2024/2025 e i relativi esami di Stato si erano conclusi e che l'istituto aveva rilasciato i diplomi in qualità di scuola paritaria. Le amministrazioni hanno eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza, di ius postulandi e di procura speciale, oltre a contestarne il merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare le censure di merito né le eccezioni preliminari delle amministrazioni. Ha escluso la cessazione della materia del contendere perché essa presuppone la piena e comprovata soddisfazione della pretesa mediante l'ottenimento del bene della vita in via extragiudiziale. Nel caso concreto non era intervenuto alcun decreto di riconoscimento della parità per l'a.s. 2024/2025; inoltre, il precedente annullamento giurisdizionale non attribuiva automaticamente lo status di scuola paritaria, essendo necessario uno specifico provvedimento ministeriale. Il giudice ha ritenuto invece sufficiente, ai fini dell'improcedibilità, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, resa prima dell'introito della causa in decisione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.a.

    costituisce, anche per la collocazione sistematica della relativa disposizione, una sentenza di merito, che presuppone che la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale

    La cessazione della materia del contendere richiede che il ricorrente abbia conseguito integralmente, in via extragiudiziale, il bene della vita perseguito mediante l'impugnazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La dichiarazione della parte ricorrente, resa prima dell'introito della causa in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 5, comma 10, D.M. n. 83/2008

    La disposizione concerne le ipotesi di revoca di uno status di parità già riconosciuto e non consente di considerare automaticamente riconosciuta la parità quando il relativo titolo non sia mai stato adottato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato quale base normativa dei preavvisi di rigetto impugnati, senza che il giudice ne esamini la legittimità.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede la piena e comprovata soddisfazione extragiudiziale della pretesa sostanziale azionata; la mera sopravvenuta conclusione del periodo cui si riferisce l'atto impugnato non è sufficiente se il bene della vita non è stato attribuito con un provvedimento favorevole dell'amministrazione.
  • L'annullamento giurisdizionale di un precedente diniego non attribuisce automaticamente uno status amministrativo subordinato a un'autorizzazione o a un riconoscimento espresso, né sostituisce il provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività autorizzata.
  • Nel processo amministrativo, in applicazione del principio della domanda, la parte che ha promosso il giudizio può disporre dell'interesse alla decisione di annullamento; la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa prima dell'introito della causa in decisione impone la declaratoria di improcedibilità, senza esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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