Sentenza del 03/05/2019 n. 2650 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazione-Appello- Atto impositivo- Produzione in appello-Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità del ricorso tributario e, in particolare, il momento entro il quale deve essere depositato l'atto impositivo impugnato. La regola è che l'inammissibilità deriva dal mancato deposito, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, dell'originale del ricorso notificato secondo le forme previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c. o dall'art. 21, comma 1, del d.lgs. 546/1992. Diversamente, l'originale o la copia dell'atto impositivo impugnato può essere prodotto anche successivamente al deposito del ricorso introduttivo, anche nel giudizio di appello, senza determinare automaticamente l'inammissibilità.
La decisione
La produzione tardiva dell'atto impositivo non comporta l'inammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è limitata al caso in cui non venga depositato tempestivamente il ricorso notificato, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 del d.lgs. 546/1992. La decisione si pone nel solco dell'orientamento espresso da Cass. n. 13817/2018, secondo cui l'atto impositivo può essere prodotto anche dopo il deposito del ricorso introduttivo e, nei limiti previsti, in appello.
Norme richiamate
Art. 22 del d.lgs. 546/1992
Il ricorso è inammissibile soltanto nel caso in cui il ricorrente non depositi nella segreteria della commissione tributaria adita entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso l'originale dello stesso notificato.
La norma individua nel deposito tempestivo del ricorso notificato il requisito essenziale la cui omissione comporta l'inammissibilità. Non estende invece automaticamente tale sanzione alla mancata produzione iniziale dell'atto impositivo impugnato.
Art. 58 del d.lgs. 546/1992
Disciplina la produzione di documenti nel giudizio di appello e consente, nei casi previsti, la produzione documentale anche in tale fase, ferma restando la valutazione di ammissibilità e rilevanza da parte del giudice.
Art. 21, comma 1, del d.lgs. 546/1992
Prevede le forme di proposizione e notificazione del ricorso tributario, alle quali deve fare riferimento il deposito dell'originale o della copia del ricorso notificato.
Artt. 137 e seguenti c.p.c.
Regolano le modalità ordinarie di notificazione degli atti processuali, richiamate per la notificazione del ricorso tributario.
Cassazione civile, sentenza n. 13817/2018
Conferma che la mancata produzione iniziale dell'atto impositivo non determina, di per sé, l'inammissibilità del ricorso, potendo tale documento essere prodotto successivamente.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre distinguere tra il deposito tempestivo del ricorso notificato, requisito essenziale a pena di inammissibilità, e la produzione dell'atto impositivo, che può avvenire anche successivamente.
- La sanzione dell'inammissibilità deve essere applicata restrittivamente e non può essere estesa a omissioni documentali diverse da quelle espressamente previste dalla legge.
- La produzione dell'atto impositivo in una fase successiva, incluso l'appello quando consentito dall'art. 58 del d.lgs. 546/1992, non rende automaticamente inammissibile il ricorso.
- Chi impugna un atto tributario deve comunque rispettare rigorosamente il termine di trenta giorni per depositare il ricorso notificato, poiché questa omissione può compromettere definitivamente l'ammissibilità del giudizio.
- La possibilità di produrre tardivamente l'atto impositivo non elimina l'esigenza di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa della controparte.
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