Cassazione Penale, Sentenza n. 12847/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza per quattro motivi: 1) nullità per violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza probatoria, sostenendo che la condanna si è basata su presunzioni e valutazioni probabilistiche (strumenti da scasso trovati solo in auto, dinamica incredibile dello scavalcamento e affidamento sulle impronte delle scarpe); 2) carenza di prova del tentativo di furto e della direzione/idoneità degli atti a commettere il reato; 3) per Zlota, insufficiente motivazione circa la detenzione di 98 cartucce (art. 697 c.p.) rinvenute in un magazzino; 4) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante assenza di precedenti e richiesta di sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i primi tre motivi formulati come censure di merito o di fatto, precluse al giudice di legittimità, e comunque manifestamente infondate alla luce di un quadro indiziario coerente: gli imputati erano stati visti fuggire nei pressi del fondo della vittima mentre i cani abbaiavano, bloccati in auto con zaino contenente arnesi da scasso, passamontagna e bidoni con odore di gasolio; impronte "fresche" compatibili con le scarpe degli imputati; munizioni rinvenute nel magazzino di pertinenza di Zlota. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato che esse richiedono elementi di segno positivo e che la semplice incensuratezza non è sufficiente dopo la riforma dell'art. 62-bis; il diniego era pertanto legittimo. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata dai ricorrenti per contestare la sufficienza della prova; la Corte ha osservato che le censure sul punto erano, in massima parte, di merito e quindi non sindacabili in sede di legittimità, considerando inoltre che il quadro indiziario era coerente e non manifestamente illogico.
art. 697 cod. pen.
Norma sulla detenzione illecita di munizioni; la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini della condanna di Zlota, il rinvenimento delle cartucce nel magazzino di pertinenza dell'abitazione, unitamente al quadro probatorio complessivo.
art. 62-bis cod. pen. (riforma introdotta dal d.l. 23/05/2008, n. 92 conv. con L. 24/07/2008, n. 125)
Le circostanze attenuanti generiche non si riconoscono automaticamente per il solo stato di incensuratezza: richiedono elementi positivi. La Corte ha ritenuto legittimo il diniego in assenza di tali elementi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; è stata applicata per condannare i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità (Cassazione) non è luogo per rinnovare la valutazione dei fatti: le censure che chiedono una rivalutazione probatoria sono inammissibili salvo comprovata 'manifesta illogicità' della motivazione del giudice di merito.
- Un quadro indiziario coerente e convergente (osservazione della fuga nelle vicinanze del luogo del reato, ritrovamento di oggetti utili al delitto, corrispondenza di tracce/impronte e riscontri temporali) può essere sufficiente per sostenere una condanna anche in assenza di prova diretta.
- Il semplice ritrovamento di oggetti illeciti o munizioni in un locale di pertinenza di un imputato può costituire elemento probatorio rilevante per il possesso, se inserito in un contesto probatorio complessivamente collegato all'evento criminoso.
- La mancata menzione di elementi di segno positivo giustificanti le attenuanti generiche è una motivazione legittima: l'assenza di precedenti penali non garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti.
- Esiste una distinzione tra riconoscimento delle attenuanti generiche e concessione della sospensione condizionale della pena: hanno presupposti e finalità differenti e non sono automaticamente collegati.
- Presentare ricorsi alla Cassazione che si risolvono in mere rilavorazioni del merito espone al rischio di dichiarazione di inammissibilità e a sanzioni economiche (spese processuali e contributi alla Cassa delle ammende).
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