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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I805I n. 31076 del 20/02/2024

PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ADDA ONDULATI

AGCMI805I

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento ridetermina, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 690/2023, la sanzione irrogata ad Adda Ondulati S.p.A. per la partecipazione a un’unica e complessa intesa restrittiva nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato. L’Autorità conferma l’accertamento dell’infrazione, già contenuto nel provvedimento n. 27849/2019, e si limita a ricalibrare l’importo sanzionatorio in base al grado di coinvolgimento dell’impresa. La sanzione finale è fissata in 3.200.817 euro.

Adda Ondulati S.p.A. – intesa restrittiva nel mercato dei fogli in cartone ondulato – rideterminazione della sanzione da 3.658.077 euro a 3.200.817 euro

Adda Ondulati S.p.A. – rideterminazione sanzione per intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato

Il provvedimento conclude il procedimento I/805I avviato per ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 690/2023, che aveva annullato solo la parte sanzionatoria del provvedimento AGCM n. 27849/2019 nei confronti di Adda Ondulati S.p.A. L’Autorità conferma integralmente l’accertamento dell’infrazione e ricalibra esclusivamente la sanzione amministrativa pecuniaria.

Parti e contesto del caso

Adda Ondulati S.p.A. è una società attiva nella produzione e vendita di fogli e imballaggi in cartone ondulato; al tempo dell’accertamento era controllata da membri della famiglia Taschetti. Nel 2018 ha realizzato un fatturato di circa 46 milioni di euro.

Il caso trae origine dall’accertamento, effettuato nel 2019, di una vasta intesa orizzontale tra numerose imprese operanti nel settore del cartone ondulato e l’associazione di categoria GIFCO. L’intesa è stata qualificata come restrittiva per oggetto ai sensi dell’art. 101 TFUE e come unica e complessa, con effetti di forte distorsione delle dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato.

Infrazione originaria e sanzione iniziale

Nel provvedimento del 17 luglio 2019 l’Autorità aveva accertato la partecipazione di Adda Ondulati all’intesa nel mercato dei fogli e le aveva irrogato una sanzione di 3.658.077 euro. Nello stesso provvedimento erano state coinvolte anche altre imprese del settore, con alcune imputazioni in solido a società del medesimo gruppo.

Il presente procedimento non rimettere in discussione l’accertamento dell’illecito, ma interviene solo sulla sanzione, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato.

Indicazioni del Consiglio di Stato

Il giudice amministrativo ha confermato nel merito l’accertamento dell’infrazione e della responsabilità di Adda Ondulati, ma ha ritenuto che la quantificazione della sanzione fosse viziata sotto il profilo della proporzionalità. In particolare, ha osservato che la forbice tra il minimo percentuale del coefficiente di gravità e il tetto del 10% fissato dall’art. 15, comma 1-bis, della legge n. 287/1990 determinava un appiattimento della sanzione sul massimo, frustrando la possibilità di graduare il trattamento sanzionatorio in base alle effettive responsabilità.

Il Consiglio di Stato ha quindi richiesto all’Autorità di eliminare tale discrasia e di ridefinire gli importi tenendo conto del coinvolgimento pieno, medio e lieve delle singole imprese.

Attività istruttoria nella fase di rideterminazione

Dopo la sentenza, l’Autorità ha avviato il procedimento di rideterminazione con decisione del 4 aprile 2023. Adda Ondulati ha partecipato al contraddittorio, chiedendo audizione e sviluppando osservazioni sulla sentenza e sulla propria posizione nell’intesa.

Gli Uffici hanno poi comunicato il termine di conclusione della fase istruttoria il 3 novembre 2023, illustrando il metodo di ricalcolo della sanzione e prospettando una ulteriore riduzione rispetto a quella originaria.

Difese svolte da Adda Ondulati

La società ha sostenuto, in sintesi, che:

  • le condotte sarebbero state poste in essere da un ex responsabile acquisti all’insaputa dei vertici;
  • dopo la cessazione di tale figura, non avrebbe più risposto alle sollecitazioni dei concorrenti;
  • il prezzo del foglio sarebbe determinato soprattutto dai grandi gruppi multinazionali;
  • la produzione di fogli in cartone ondulato non costituirebbe core business della società, incidendo per circa il 20% del fatturato;
  • la società avrebbe una quota di mercato pari a circa il 2%, quindi una capacità limitata di incidere sulle dinamiche concorrenziali;
  • i clienti non avrebbero contestato le condizioni economiche praticate.

La società ha quindi rivendicato un coinvolgimento “lieve” nell’intesa e ha chiesto una distinzione tra PMI e grandi gruppi internazionali.

Valutazioni dell’Autorità sulla portata della sentenza

L’Autorità respinge le contestazioni della parte nella misura in cui mirano a rimettere in discussione l’accertamento dell’illecito, osservando che la sentenza di appello ha lasciato fermo il perimetro dell’infrazione sotto i profili materiale, personale e temporale. La revisione riguarda unicamente la proporzionalità della sanzione.

L’Autorità sottolinea che l’eccezionalità del caso deriva dal fatto che molte imprese hanno partecipato a due intese distinte ma strettamente connesse, e che la nuova quantificazione deve riflettere più accuratamente le “effettive responsabilità” delle imprese coinvolte.

Criteri generali di rideterminazione

Per adeguarsi alla sentenza, l’Autorità conferma tutti gli elementi già impiegati nel 2019 per il calcolo della sanzione:

  • valore delle vendite;
  • coefficiente di gravità;
  • durata dell’infrazione;
  • eventuali attenuanti o aggravanti.

Rimane fermo anche il riferimento al punto 34 delle Linee guida sanzioni, ma la riduzione viene rimodulata in base al livello di coinvolgimento, distinguendo tra coinvolgimento pieno, medio e lieve.

L’Autorità ribadisce che i cartelli orizzontali segreti e di lunga durata sono tra le violazioni più gravi del diritto antitrust e richiedono sanzioni elevate e deterrenti.

Definizione dei livelli di coinvolgimento

L’Autorità considera:

  • coinvolgimento lieve: partecipazione inferiore a tre anni oppure presenza di almeno una circostanza attenuante, esclusa quella relativa al programma di compliance antitrust;
  • coinvolgimento medio: partecipazione pari o superiore a tre anni senza attenuanti, con la stessa esclusione per la compliance;
  • coinvolgimento pieno: partecipazione pari o superiore a tre anni senza riduzioni soggettive ex punto 34.

Per le imprese con coinvolgimento lieve e medio la riduzione soggettiva viene confermata al 20% e ulteriormente incrementata nella rideterminazione, arrivando rispettivamente a una deduzione complessiva del 40% e del 30%.

Rideterminazione della sanzione di Adda Ondulati S.p.A.

Applicando tali criteri al caso concreto, l’Autorità qualifica la partecipazione di Adda Ondulati come media, poiché la società:

  • aveva già ottenuto la riduzione soggettiva del 20% per il ruolo non primario;
  • ha partecipato all’intesa per 7,4 anni.

Di conseguenza, la riduzione soggettiva viene incrementata di un ulteriore 10%, portando il beneficio complessivo al 30%.

La sanzione è quindi rideterminata in 3.200.817 euro, calcolata sulla soglia ex art. 15, comma 1-bis, della legge n. 287/1990 pari a 4.572.596 euro, al netto di 1.371.779 euro di riduzione. L’importo corrisponde al 7% del fatturato complessivo della società e resta sotto il limite edittale del 10%.

Dispositivo finale

In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, l’Autorità ridetermina la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare ad Adda Ondulati S.p.A. in 3.200.817 euro. Il provvedimento è notificato alla società e pubblicato nel Bollettino AGCM.

Punti principali

Origine del procedimento e oggetto della rideterminazione

Il procedimento I/805I è stato avviato dopo l’annullamento parziale, da parte del Consiglio di Stato, della sola parte del provvedimento del 17 luglio 2019 relativa alla quantificazione della sanzione a carico di Adda Ondulati S.p.A. L’Autorità era stata chiamata a ricalcolare l’importo tenendo conto del coinvolgimento effettivo dell’impresa nell’intesa e del principio di proporzionalità.

Infrazione originaria accertata nel 2019

Nel provvedimento n. 27849/2019 l’Autorità aveva accertato una intesa per oggetto contraria all’art. 101 TFUE, qualificata come unica e complessa e continuata nel tempo, nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato. Adda Ondulati S.p.A. era stata sanzionata per 3.658.077 euro.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La sentenza n. 690/2023 ha censurato la sola quantificazione della sanzione, ritenendo non corretta l’adozione di un coefficiente di gravità che appiattiva la sanzione sul limite massimo edittale del 10% e impediva una differenziazione coerente con le specificità delle condotte. Il giudice ha quindi chiesto all’Autorità di ridefinire gli importi attribuendo rilievo al coinvolgimento pieno, medio o lieve delle imprese.

Criteri adottati dall’Autorità per la nuova quantificazione

L’Autorità conferma gli elementi originari di calcolo già utilizzati nel 2019, inclusi valore delle vendite, coefficiente di gravità, durata e circostanze attenuanti o aggravanti, ma rimodula le riduzioni ex punto 34 delle Linee guida sanzioni. Per le imprese con coinvolgimento lieve o medio introduce ulteriori riduzioni; per quelle con duplice sanzione in due cartelli connessi applica correttivi aggiuntivi; per i leniency applicant prevede un ulteriore decremento per preservare l’efficacia del programma di clemenza.

Esito finale per Adda Ondulati S.p.A.

Per Adda Ondulati S.p.A. il coinvolgimento è qualificato come medio, poiché la partecipazione all’intesa è durata 7,4 anni e la società aveva già beneficiato della riduzione soggettiva per il ruolo non primario. La riduzione complessiva viene così portata al 30% e la sanzione è rideterminata in 3.200.817 euro, pari al 7% del fatturato complessivo e inferiore al limite edittale del 10%.

Come è indicizzato

Materieintese restrittivecartelloart. 101 tfuesanzioni antitrustrideterminazione sanzione

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