Cassazione Penale, Ordinanza n. 13533/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata proveniva da una sentenza della Corte d'appello, resa in accoglimento di un concordato ex art. 599-bis c.p.p. tra la difesa dell'imputato, munita di procura speciale, e il Procuratore generale. L'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi d'appello salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio; la Corte d'appello aveva quindi riformato la decisione di primo grado solo sulla pena, rideterminata per i reati contestati in continuazione, con concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Con il ricorso per cassazione si deduceva vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., assumendo che la sentenza fosse carente di motivazione sugli aumenti di pena applicati per i reati satellite nella disciplina della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo questioni relative alla formazione della volontà della parte, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre non sono ammissibili censure sui motivi rinunciati o sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Poiché nel caso concreto vi era stata rinuncia ai motivi sulla responsabilità e accordo sulla pena, le doglianze sul trattamento sanzionatorio non potevano essere proposte. La Corte ha inoltre osservato che l'aumento per la continuazione era estremamente contenuto, sicché non emergevano vizi del calcolo della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per questioni attinenti alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È stata invocata per denunciare un vizio di motivazione sul calcolo degli aumenti di pena in continuazione.
art. 129 c.p.p.
Non è deducibile in cassazione, nel contesto del concordato in appello, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
art. 81 c.p.
Richiamato per affermare che la motivazione sui singoli aumenti di pena deve consentire il controllo del rispetto dei limiti della continuazione e della proporzione tra le pene.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione del consenso delle parti, al consenso del Procuratore generale e alla eventuale difformità della sentenza rispetto all'accordo raggiunto.
- La rinuncia ai motivi d'appello sulla responsabilità preclude la deduzione in cassazione di censure che, direttamente o indirettamente, mirino a rimettere in discussione questioni rinunciate, compresa la motivazione sul trattamento sanzionatorio concordato.
- In materia di reato continuato, il giudice deve normalmente motivare i singoli aumenti di pena per i reati satellite, ma l'intensità dell'obbligo motivazionale è proporzionata alla consistenza degli aumenti applicati.
- Un incremento minimo della pena per continuazione può rendere non configurabile un vizio di motivazione sul calcolo sanzionatorio, specie quando l'accordo in appello abbia già delimitato il thema decidendum sulla pena.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa, ove ravvisabile colpa nella proposizione, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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