Ordinanza n. 1634/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di segno negativo relativa alla realizzazione di un’infrastruttura per il servizio di telefonia mobile 5G, nonché gli atti presupposti e il regolamento comunale sugli impianti radiotelecomunicazione
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Nicola dell’Alto e, ove ritenuti preclusivi, il regolamento comunale del 2012 sugli impianti di radiotelecomunicazione e telefonia, le relative modifiche e planimetrie, il preavviso di parere negativo, ulteriori atti procedimentali e il regolamento edilizio comunale. La controversia riguarda la realizzazione di un’infrastruttura per l’erogazione del servizio di telefonia mobile 5G, inserita tra gli interventi finanziati dal PNRR nell’ambito del piano “Italia 5G”. Il Comune ha contestato che il sito di via Tommaso Campanella fosse qualificabile come “area bianca” o area a fallimento di mercato, sostenendo che tale qualificazione fosse stata affermata unilateralmente dalla ricorrente e dovesse essere dimostrata mediante documentazione univoca proveniente dagli organi statali competenti. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati e oggettivi sulla corretta classificazione dell’area d’intervento; dal testo non emergono ulteriori motivi di ricorso né una decisione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla società ricorrente di depositare entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza ogni documentazione contrattuale e amministrativa idonea a comprovare l’effettivo inserimento del sito di via Tommaso Campanella tra le aree finanziate dal PNRR e classificate come “aree bianche” a fallimento di mercato. La prosecuzione del giudizio cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. Nelle more, il TAR ha disposto la provvisoria sospensione degli effetti del provvedimento impugnato fino a tale udienza. L’ordinanza non definisce il merito della controversia e non contiene una valutazione conclusiva sulla fondatezza dei motivi di annullamento.
Norme richiamate
PNRR
"Italia 5G"; "aree bianche" a fallimento di mercato
Il giudice richiama il piano di intervento pubblico “Italia 5G” e il finanziamento PNRR quale contesto dell’intervento, ma il testo non indica specifiche disposizioni normative del PNRR applicate nella decisione.
Massime di principio
- Quando la decisione su un’istanza cautelare dipende dalla corretta classificazione dell’area interessata da un intervento pubblico finanziato, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire documentazione oggettiva e proveniente da fonti amministrative o contrattuali idonee a comprovare tale classificazione.
- In presenza di un incombente istruttorio rilevante ai fini della decisione cautelare, il giudice può rinviare la prosecuzione della camera di consiglio e sospendere provvisoriamente gli effetti del provvedimento impugnato fino alla nuova udienza, senza definire il merito della controversia.
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