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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27166/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza che aveva disposto la consegna in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso il 15/05/2024 dalla Pretura di Tg-liu (Romania) per l'esecuzione di una pena di 7 anni per furto aggravato e tentato e danneggiamento (reati commessi il 18 e 20/10/2019). Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 18-bis, comma 2 (e relativo 2-bis introdotto dal d.l. 13/06/2023 n.69 conv. in L. 103/2023) sostenendo che la Corte d'appello non ha valutato adeguatamente la documentazione che dimostrerebbe il radicamento in Italia (residenza/dimora e legami familiari e lavorativi da oltre 17 anni, contributi previdenziali 2007-2018, visura camerale, contratti di locazione, moglie e figlio residenti in provincia di Macerata) e quindi la sussistenza del motivo facoltativo di rifiuto della consegna; (2) violazione degli artt. 2 e 16 della L. 22/04/2005 n.69 per il pericolo di trattamenti inumani o degradanti nelle carceri rumene, lamentando che le informazioni fornite dall'amministrazione penitenziaria rumena erano generiche e non garantivano il rispetto dello spazio minimo di 3 mq escluso il mobilio e la mancanza di certezze su sovraffollamento e fattori compensativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato limitatamente al primo motivo: la Corte d'appello non ha effettuato una completa ed esaustiva disamina degli indici previsti dalla norma (art. 18-bis comma 2-bis) relativi al radicamento in Italia e non ha motivato la mancata rilevanza dei documenti prodotti (contributi previdenziali, documentazione familiare e lavorativa). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello (Perugia) per nuovo giudizio che compia il vaglio completo degli elementi normativamente indicati. La Cassazione ha assorbito il secondo motivo (rischio di trattamenti inumani) in quanto pregiudiziale la decisione sul possibile esercizio del motivo facoltativo di rifiuto e sulla eventuale esecuzione della pena in Italia (subordinata al riconoscimento della sentenza estera ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n.161/2010). Pertanto la sentenza di appello è annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 18-bis I. n.69 del 2005 (comma 2 e 2-bis)

    Dopo l'introduzione del comma 2-bis (d.l. 13/06/2023 n.69 conv. L. 103/2023) i criteri per valutare la facoltà di rifiuto della consegna (finalizzata all'esecuzione della pena nel territorio nazionale) sono stati specificati: natura e modalità della residenza/dimora, data di commissione dei reati, solidità e legalità dei legami sul territorio, regolare adempimento di obblighi contributivi e fiscali, rispetto delle norme sull'ingresso e soggiorno, legami familiari e socio-economici. La Corte deve valutare compiutamente questi indici e motivare la loro valutazione; omissioni integrano violazione di legge.

  • d.l. 13/06/2023 n.69, conv. L. 10/08/2023 n.103

    Ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 18-bis precisando criteri di valutazione del radicamento e orientando l'esercizio della facoltà di rifiuto della consegna per favorire il reinserimento sociale.

  • artt. 2 e 16 della L. 22/04/2005 n.69

    Riferiti dal ricorrente in tema di rischio di trattamenti inumani o degradanti: la loro valutazione richiede informazioni dettagliate e concrete sulle condizioni carcerarie dell'ordinamento richiedente; informazioni generiche possono non essere sufficienti per escludere il rischio.

  • artt. 10 e 11 del d.lgs. 7/09/2010 n.161

    Regolano il procedimento di riconoscimento delle sentenze estere per eseguire la pena in Italia; la Cassazione sottolinea che il rifiuto della consegna è legittimo solo se l'esecuzione della pena in Italia sia concretamente possibile, previo riconoscimento della sentenza straniera secondo le condizioni formali e sostanziali previste.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023 (Bettini, Rv. 285601)

    Principio richiamato: la sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi e dei criteri di valutazione relativi al radicamento; l'omessa valutazione degli indici previsti dalla norma costituisce vizio di motivazione e violazione di legge.

  • Standard Corte EDU (menzionati implicitamente: spazio minimo 3 mq escluso mobilio e fattori compensativi)

    I riferimenti ai parametri europei sulla privazione della libertà (spazio per detenuto, sovraffollamento, fattori compensativi) impongono che le garanzie fornite dallo Stato richiedente siano concrete e dettagliate; informazioni generiche non escludono il rischio di trattamento inumano o degradante.

Massime di principio

  • Quando si invoca il motivo facoltativo di rifiuto della consegna per radicamento in Italia (art. 18-bis comma 2-bis) il giudice deve esaminare e motivare compiutamente tutti gli indici previsti dalla norma: natura e modalità della residenza/dimora, durata effettiva della presenza (quinquennio), legami familiari, obblighi contributivi e fiscali, rispetto delle norme sull'ingresso e soggiorno, attività lavorative e altri legami sociali/economici.
  • La documentazione probatoria proposta dal ricorrente (certificati di residenza, contratti di locazione, attestazioni di lavoro, versamenti contributivi, visure camerali, atti di convivenza familiare) è rilevante e va esplicitamente valutata dal giudice; l'omessa valutazione può determinare annullamento della decisione.
  • Prima di decidere su profili relativi al rischio di trattamenti inumani o degradanti (artt. 2 e 16 L. 69/2005), il giudice deve considerare se sia concretamente possibile l'esecuzione della pena in Italia: il rifiuto della consegna è lecito solo se l'esecuzione nazionale può essere effettivamente attivata (riconoscimento della sentenza estera ai sensi del d.lgs. n.161/2010).
  • Le informazioni fornite dallo Stato richiedente sulle condizioni detentive devono essere specifiche e verificabili (numero effettivo di detenuti per cella, superficie utile escluso il mobilio, descrizione dei fattori compensativi). Risposte generiche o incomplete possono non essere idonee a escludere il rischio di trattamenti inumani o degradanti.
  • In casi simili è consigliabile produrre in primo grado una documentazione ampia e dettagliata sul radicamento e, quando si sollevano profili di diritto internazionale dei diritti umani, chiedere motivazioni puntuali e, se necessario, acquisire informazioni ufficiali e rapporti internazionali (es. CPT, Corte EDU) sulle condizioni carcerarie nello Stato richiedente.

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