Sentenza n. 3244/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n.1804/2025 emessa in data 11 aprile 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 821,90 per ferie non godute nell'anno scolastico 2016/2017
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 1804/2025 del Tribunale di Milano, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a pagare euro 821,90 per ferie non godute durante lo svolgimento di attività docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2016/2017. Il Ministero si è costituito senza contestare né la mancata esecuzione della sentenza né la sua notificazione. Il ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione a un obbligo pecuniario risultante da una sentenza passata in giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 15 aprile 2025 e non era stata eseguita. Ha ritenuto così integrati i presupposti dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario assuma le funzioni solo su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e provveda entro i successivi sessanta giorni, determinando l'importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari al pagamento, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell'esiguità dell'importo, una condanna avrebbe dovuto essere meramente simbolica e sarebbe risultata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La norma è richiamata quale ulteriore presupposto per l'esecuzione coattiva di obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione risultanti da provvedimenti giudiziari.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La condanna richiesta è stata negata perché, tenuto conto dell'esiguità dell'importo, avrebbe avuto una consistenza soltanto simbolica e sarebbe risultata manifestamente iniqua.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, notificata all'amministrazione e contenente un obbligo di pagamento determinato o determinabile.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto un compenso specifico per l'esercizio delle funzioni di commissario ad acta.
- La condanna prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata se, in relazione all'esiguità dell'importo dovuto, avrebbe natura meramente simbolica e risulterebbe manifestamente iniqua.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1327/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1328/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1329/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1330/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1332/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1333/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →