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Sentenza

Sentenza n. 3131/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento I) del Decreto del Rettore n. 681 del 19 febbraio 2025, con il quale “sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice preposta alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il gruppo scientifico disciplinare 10/FICP-01 – FILOLOGIA GRECA E LATINA, LETTERATURA CRISTIANA ANTICA, PAPIROLOGIA – settore scientifico disciplinare FICP-01/C – Papirologia, per le esigenze del Dipartimento di Studi Umanistici, codice identificativo 4_RTDA_2024_19”, con la seguente graduatoria di merito: dott.ssa D’Angelo Marzia totale punti 76/100, con mancata inclusione, nella stessa, della dott.ssa Anna Di Giglio a causa dell’attribuzione ad essa del punteggio di 54,5, inferiore a quello minimo richiesto (60/100) per il superamento della prova; II) dei verbali della Commissione giudicatrice preposta alla selezione pubblica e segnatamente: - del verbale n. 3 del 27 gennaio 2025 (Riunione e dichiarazioni commissari e definizione calendario prove), nella parte in cui non ha previsto la valutazione comparativa; - del verbale n. 4 del 10 febbraio 2025 (valutazione preliminare mediante motivato giudizio analitico dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato); - del verbale n. 5 del 14 febbraio 2025 (discussione pubblica, prova orale in lingua straniera, attribuzione del punteggio in centesimi ai titoli e a ciascuna pubblicazione scientifica – graduatoria di merito), nelle parti in cui hanno attribuito punteggi sproporzionati in eccesso ai titoli e alle pubblicazioni della dott.ssa D’Angelo e punteggi inadeguati e sproporzionati in difetto ai titoli e alle pubblicazioni della dott.ssa Di Giglio, pervenendo alla graduatoria di merito, che ha visto collocata al primo posto la dott.ssa D’Angelo con il punteggio complessivo di p. 76 (32 per titoli e curriculum, 39 per pubblicazioni e 5 per consistenza complessiva della produzione scientifica) e al secondo la dott.ssa Di Giglio con il punteggio di 54,5 (19 per titoli e curriculum, 36,5 per pubblicazioni e 5 per consistenza complessiva della produzione scientifica), inferiore ai p. 60/100 necessari per il superamento della prova; III) di ogni altro atto premesso, connesso e conseguenziale: atti tutti lesivi dell’interesse legittimo della ricorrente alla giusta valutazione (individuale e comparativa) della sua posizione nell’ambito della procedura concorsuale e alla conseguente giusta collocazione nella graduatoria finale.

Giustizia amministrativa202503503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto rettorale di approvazione degli atti e della graduatoria della selezione per un ricercatore a tempo determinato, nonché verbali della commissione giudicatrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario avverso gli atti della selezione per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore della papirologia. In primo luogo ha dedotto la violazione dei principi sulla valutazione comparativa, del bando, del d.m. 25 maggio 2011, n. 243 e dei criteri fissati dalla commissione, sostenendo che la commissione avrebbe omesso la valutazione comparativa tra le candidate. In particolare, ha contestato la mancata previsione di una valutazione comparativa nel verbale n. 3, nonostante il bando la prevedesse senza limitarla ai casi di più di sei candidati. Con il secondo motivo ha censurato nel dettaglio i punteggi attribuiti ai titoli e al curriculum, lamentando che la controinteressata avesse ricevuto valutazioni eccessivamente elevate per attività didattiche, formazione e ricerca, organizzazione e partecipazione a gruppi di ricerca, partecipazione a congressi e convegni, premi e riconoscimenti, mentre i propri titoli sarebbero stati sottovalutati. Con il terzo motivo ha contestato i punteggi attribuiti alle pubblicazioni e alla consistenza complessiva della produzione scientifica, deducendo errori nella valutazione della qualità, della rilevanza, della congruenza disciplinare e della classificazione editoriale delle pubblicazioni.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato. L’art. 24, comma 2, lett. c), della legge n. 240/2010 prevede la valutazione preliminare comparativa e l’ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli quando il loro numero è superiore a sei, mentre stabilisce che tutti siano ammessi alla discussione quando il numero dei candidati è pari o inferiore a sei. Il bando deve essere letto coerentemente con tale disciplina: nel caso concreto, essendo i candidati tre, tutti sono stati ammessi alla discussione pubblica e non era necessaria una valutazione comparativa preliminare finalizzata alla preselezione numerica. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati disattesi. Le valutazioni sui titoli, sui curricula e sulle pubblicazioni costituiscono espressione di discrezionalità tecnica della commissione e sono sindacabili soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà o macroscopici errori percepibili dall’esterno. Le censure della ricorrente miravano invece a sostituire alle valutazioni della commissione una personale e diversa ponderazione del pregio dei titoli e delle pubblicazioni. Dai verbali emergeva un percorso valutativo adeguato, con analisi dei singoli titoli, attribuzione dei giudizi di valore e assegnazione dei punteggi. Anche la riconducibilità dei titoli al settore disciplinare rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, salvo manifesta erroneità o arbitrarietà, non ravvisate nel caso concreto. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 2, lett. c), l. 240/2010

    valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei

    La valutazione preliminare comparativa è necessaria quando il numero dei candidati è superiore a sei e occorre effettuare una preselezione numerica; quando i candidati sono pari o inferiori a sei e tutti sono ammessi alla discussione, non è necessaria una valutazione comparativa preliminare.

  • d.m. 25 maggio 2011, n. 243

    Individua criteri e parametri per la valutazione dei candidati nelle selezioni per ricercatori universitari; la sua violazione non è stata ravvisata.

  • art. 134 c.p.a.

    Il sindacato giurisdizionale di merito è ammesso soltanto nei casi tassativi previsti dalla norma; non consente al giudice di sostituire le proprie valutazioni a quelle tecnico-discrezionali della commissione.

  • artt. 12, 13 e 14 del bando di selezione

    Letti congiuntamente, prevedono la valutazione preliminare comparativa soltanto quando il numero dei candidati supera sei, mentre in caso di numero pari o inferiore a sei tutti i candidati sono ammessi alla discussione pubblica.

Massime di principio

  • Nelle selezioni per ricercatori universitari, la valutazione preliminare comparativa finalizzata all’ammissione dei candidati più meritevoli è necessaria quando il numero dei partecipanti supera sei; se i candidati sono pari o inferiori a sei e sono tutti ammessi alla discussione pubblica, non occorre una distinta fase di preselezione comparativa.
  • Le valutazioni della commissione di concorso su titoli, curriculum e pubblicazioni, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, contraddittorietà, violazione delle regole procedurali o macroscopici errori percepibili dall’esterno.
  • Non è ammissibile una censura che si limiti a contrapporre alla valutazione della commissione una diversa ponderazione del valore dei titoli e delle pubblicazioni o una personale ricostruzione della loro maggiore rilevanza; il giudice non può sostituire il proprio giudizio tecnico a quello dell’organo concorsuale competente.
  • Rientra nella discrezionalità tecnica della commissione la valutazione della maggiore o minore riconducibilità dei titoli, delle esperienze e delle pubblicazioni allo specifico settore scientifico-disciplinare, salvo che la valutazione risulti manifestamente erronea o arbitraria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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