Cassazione Penale, Sentenza n. 30483/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra quattro reati già giudicati con sentenze definitive: furto aggravato (29/06/2016), estorsione continuata in concorso (settembre 2015 - 22/03/2016), furto pluriaggravato in concorso (05/09/2017) e furto in abitazione aggravato (29/06/2018). Il ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello non aveva valutato la documentazione (certificato del SERT) attestante lo stato di tossicodipendenza nel periodo delle condotte, elemento che andava considerato, insieme agli altri indici (contiguità spazio-temporale, omogeneità dei reati, modus operandi, sistematicità, ecc.), ai fini del riconoscimento del "medesimo disegno criminoso" e quindi della continuazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il Giudice dell'esecuzione abbia commesso un travisamento per omissione non valutando la condizione di tossicodipendenza documentalmente provata (certificato SERT) e non avendo effettuato una valutazione complessiva degli indici rilevanti per il riconoscimento della continuazione. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame in diversa composizione, affinché valuti anche la condizione di tossicodipendenza unitamente agli altri indicatori della continuazione
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
art. 81, comma secondo, codice penale
La continuazione richiede l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso" (unità di ideazione). Tale requisito non è soddisfatto automaticamente dall'abitualità o dalla recidiva; va provato mediante indizi esteriori significativi (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modus operandi, sistematicità, ecc.)
art. 671, comma primo, cod. proc. pen. (come modificato dalla L. n. 49/2006)
art. 671, comma primo, codice di procedura penale; L. n. 49/2006
Nel decidere sulla continuazione il giudice dell'esecuzione deve verificare la preventiva risoluzione criminosa. In particolare, deve tener conto anche dello stato di tossicodipendenza dell'imputato e del suo influsso sulla commissione dei reati, valutandolo insieme agli altri indicatori; la modifica normativa non ha introdotto una nuova fattispecie, ma prescrive di considerare la tossicodipendenza come elemento valutabile nel quadro complessivo richiesto dall'art. 81
Ordinanze e pronunce di precedente giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamate
Sez. 4, n. 16066/2008; Sez. 1, n. 37555/2015; Sez. 5, n. 1766/2015; Sez. 6, n. 44214/2012; Sez. 2, n. 40123/2010; Sez. U, n. 28659/2017; Sez. 1, n. 50716/2014
Ripercorse le linee guida giurisprudenziali: la prova del medesimo disegno criminoso si desume da molti indici esterni e non può basarsi su un programma meramente generico; la valutazione della tossicodipendenza è ammessa ma deve integrarsi con gli altri elementi indicativi della continuità del disegno criminoso
art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.
Norma sulla protezione dei dati personali: nelle diffusione del provvedimento vanno omessi dati identificativi, prescrizione ripetuta in sentenza per tutela della privacy
Massime di principio
- La continuazione (art. 81, comma secondo) richiede la prova di un "medesimo disegno criminoso" già presente nella mente del reo; questa prova si ricava, di regola, da indici esteriori (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità, partecipazione degli stessi soggetti).
- Lo stato di tossicodipendenza può essere valutato come elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso, ma solo se è documentalmente provato e valutato insieme agli altri indicatori richiesti dalla giurisprudenza; la sola tossicodipendenza non è sufficiente senza gli altri elementi fattuali.
- Il giudice dell'esecuzione deve esaminare e motivare esplicitamente sullo stato di tossicodipendenza quando esso è allegato e documentato; l'omissione di tale valutazione può configurare travisamento per omissione e portare all'annullamento del provvedimento.
- La prova della tossicodipendenza (es. certificazione SERT, terapie sostitutive) deve essere depositata e specificamente considerata: la difesa ha l'onere di produrla, ma il giudice ha l'obbligo di valutarla nel contesto probatorio complessivo.
- Anche con la modifica normativa (L. 49/2006) non è stato introdotto un concetto autonomo di continuazione per i tossicodipendenti; resta fermo il principio che i reati devono essere programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo fatto.
- In pratica, per ottenere il riconoscimento della continuazione in casi di tossicodipendenza è utile: a) produrre documentazione sanitaria precisa e temporizzata, b) dimostrare contiguità spazio-temporale e analogia del modus operandi, c) evidenziare la sistematicità o l'abitudine del comportamento criminoso, d) chiedere al giudice motivazione espressa su tutti gli elementi rilevanti.
- Se il giudice dell'esecuzione rigetta la continuazione senza confrontarsi con elementi probatori documentati (p.es. certificati sanitari) il provvedimento è vulnerabile in Cassazione per carenza o travisamento della motivazione.
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